Domanda di ricusazione manifestamente infondata. La procedura prosegue

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Con sentenza n. 27847 del 12 dicembre 2013, la Cassazione si è pronunciata in materia di ricusazione sottolineando come nell'ipotesi in cui la relativa domanda sia inammissibile o manifestamente infondata, il giudice stesso che sia stato ricusato può decidere il proseguimento della procedura con giudizio non sindacabile in Cassazione.

La Suprema corte, per contro, può intervenire solo su procedimenti abnormi o su applicazioni apparenti delle norme, quando il giudice non interpreta ma crea esso stesso la volontà della legge nel caso concreto.
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