Domanda di ammissione al passivo da parte del creditore opposto

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Nelle ipotesi in cui intervenga la dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori presentando domanda di ammissione al passivo ai sensi dell'articolo 52 della Legge fallimentare.

Decreto ingiuntivo non equiparabile alle sentenze

Ed infatti, poiché il decreto ingiuntivo non è equiparabile alle sentenze non ancora passate in giudicato, non trova applicazione l'eccezione al principio dell'accertamento concorsuale dettata dall'articolo 96 della Legge fallimentare.

Ne consegue che se il decreto ingiuntivo non è opponibile alla massa dei creditori, eguale inopponibilità deve essere desunta rispetto ai diritti che da esso traggono titolo.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 21364 depositata il 9 ottobre 2014.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – In breve, p. 46 - Come partecipa il creditore opposto

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