Dogane, sportello unico UE. Scambio di certificati con novità

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Dogane, sportello unico UE. Scambio di certificati con novità

Il Regolamento Delegato (UE) 2024/2514 e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2145 sono due nuovi regolamenti europei che introducono modifiche importanti nel sistema doganale dell'Unione europea, focalizzandosi sull'efficienza del sistema di scambio di certificati attraverso il Single Window Environment dell'Unione europea per le dogane (EU CSW).

Scambio di certificati: dati da condividere

Il Regolamento Delegato (UE) 2024/2514 della Commissione, entrato in vigore il 3 luglio 2024, è stato diffuso ufficialmente nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 27 settembre 2024.

Questo regolamento apporta aggiustamenti al precedente n. 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che aveva creato il Single Window Environment (SWE) dell'Unione europea per le dogane.

L'obiettivo principale è dettagliare i dati da condividere attraverso il sistema di scambio di certificati (EU CSW-CERTEX) all'interno del SWE e rivedere l'elenco delle attività non doganali dell'Unione gestite attraverso questo ambiente.

Queste modifiche consentono un trasferimento automatico delle informazioni tra le autorità doganali e quelle non doganali quando un operatore economico presenta una dichiarazione doganale o di riesportazione che implica la necessità di completare specifiche formalità non doganali dell'Unione.

Il regolamento precisa quali dati devono essere condivisi per ogni formalità non doganale e afferma che questi dati devono essere scambiati esclusivamente tramite EU CSW-CERTEX.

Inoltre, enumera le diverse formalità non doganali dell'Unione, come le licenze per l'importazione o l'esportazione di sostanze dannose per lo strato di ozono, i gas fluorurati a effetto serra, le licenze per l'importazione di beni culturali, e le autorizzazioni per il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), specificando le norme dell'Unione che regolano i dati richiesti per queste attività.

Il regolamento modifica anche l'allegato del Regolamento (UE) 2022/2399 aggiungendo nuovi punti alle tabelle esistenti, in risposta alle recenti normative settoriali che prevedono l'utilizzo del SWE dell'UE per le dogane.

Il provvedimento è direttamente efficace e vincolante in tutti i suoi aspetti in ogni Stato membro a partire dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ufficiale.

Flusso di informazioni nel sistema di scambio di certificati

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2145, rilasciato dalla Commissione il 31 luglio 2024, è stato reso pubblico nella Gazzetta Ufficiale UE il 27 settembre 2024.

Il testo formula direttive per il flusso di informazioni all'interno del sistema di scambio di certificati (EU CSW-CERTEX) operante nel contesto dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, in linea con il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il regolamento stabilisce un insieme di norme per sincronizzare i regimi doganali e di riesportazione con le decisioni amministrative delle autorità partecipanti.

Se in una dichiarazione doganale o in una dichiarazione di riesportazione è fatto riferimento a un documento di accompagnamento, il sistema EU CSW-CERTEX:

a) verifica che il documento di accompagnamento sia disponibile e lo recupera dal rispettivo sistema non doganale dell'Unione;

b) trasforma i dati inclusi in tale documento di accompagnamento conformemente agli articoli del regolamento;

c) trasmette i dati, insieme al documento di accompagnamento originale, ove richiesto, all'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane in cui è stata presentata la dichiarazione doganale o la dichiarazione di riesportazione.

Vengono normate anche la gestione automatizzata delle quantità, la correzione o annullamento retroattivo delle dichiarazioni doganali e l'intervento manuale sulle quantità in circostanze straordinarie. Le autorità doganali e le entità competenti partecipanti sono incaricate di mantenere la sicurezza e la protezione dei dati.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e l'articolo 20, paragrafo 2, sarà applicabile a partire dal 3 marzo 2027.

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