Agenzia Dogane, nuove misure restrittive per la Russia

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Agenzia Dogane, nuove misure restrittive per la Russia

Con avviso del 5 dicembre 2022, l’Agenzia delle Dogane informa che è stato pubblicato nella G.U. dell’Unione Europea L 311 I/5 del 3 dicembre 2022, il Regolamento di Esecuzione 2022/2368 del 3 dicembre 2022 che modifica il Reg. (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione Ucraina.

Nello specifico, il nuovo Regolamento modifica l’Allegato XXVIII del precedente e individua il prezzo soglia in 60 dollari americani al barile per quanto riguarda gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi di cui al codice NC 2709 00.

NOTA BENE: Tale massimale di prezzo è stato stabilito in stretta cooperazione con la coalizione per il tetto sui prezzi e diventa applicabile a partire dal 5 dicembre 2022.

Il tetto sui prezzi del petrolio russo ha due finalità:

  • limitare i picchi di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie e ridurre drasticamente gli introiti che la Russia ha ottenuto dal petrolio dopo aver scatenato la guerra contro l'Ucraina;
  • stabilizzare i prezzi dell'energia a livello mondiale attenuando al tempo stesso le conseguenze negative in termini di approvvigionamento energetico dei paesi terzi.

Il pacchetto di sanzioni adottate nei confronti della Russia lo scorso 6 ottobre 2022, tra le altre cose, vieta il trasporto marittimo di petrolio greggio russo (dal 5 dicembre 2022) e di prodotti petroliferi (dal 5 febbraio 2023) verso paesi terzi e la relativa fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria.

Tale divieto è derogabile in base ad alcune condizioni fissate, tra le quali figura la circostanza per cui il prezzo di acquisto al barile di tale merce non deve superare, alla data di conclusione del relativo contratto, il prezzo fissato nell’allegato XXVIII Regolamento n. 833 del 2014, ora identificato in $60 al barile.

NOTA BENE: Con la decisione del 5 dicembre, quindi, viene fissato il livello cui si applica l'esenzione e viene introdotto un periodo transitorio di 45 giorni per le navi che trasportano petrolio greggio originario della Russia, acquistato e caricato sulla nave prima del 5 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023.

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