Dogane, indicazioni operative per le merci destinate all’Ucraina
Pubblicato il 05 ottobre 2022
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La Commissione Ue ha adottato alcune misure per fronteggiare l’eccezionalità della crisi determinata dalla guerra in Ucraina.
Con la Decisione (UE) 2022/1108 del 1° luglio 2022 sono state stabilite le condizioni per l’applicazione, da parte degli Stati membri che ne hanno fatto richiesta, dell’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA alle merci importate per essere destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina.
L’Unione Europea ha stilato una lista delle merci ammissibili in franchigia doganale. Si tratta per esempio di generi alimentari, coperte, materassi, guanti, disinfettanti, generatori elettrici ed altre merci indicate nell’elenco consultabile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.
Sempre con la suddetta Decisione si dispone l’efficacia delle misure per le importazioni effettuate a decorrere dal 24 febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e vengono dettati precisi obblighi di rendicontazione per gli Stati membri che concedono l'esenzione ai quali è chiesto di fornire nelle tempistiche previste, la natura ed i quantitativi ammessi all’importazione in franchigia, gli Enti autorizzati ad usufruire della franchigia e le misure prese per assicurare gli scopi della Decisione, il rispetto delle condizioni prescritte ed i relativi controlli.
In attesa di specifiche linee guida da parte dei Servizi unionali sulle modalità operative da seguire per l'attuazione delle diverse ipotesi di importazioni ammesse alla franchigia da dazi e Iva, l’Agenzia delle Dogane ha fornito le indicazioni per le eventuali operazioni in franchigia.
Adempimenti procedurali
Con la circolare n. 34 del 3 ottobre 2022, l’Agenzia delle Dogane precisa che le operazioni di importazione in parola per usufruire della franchigia dal dazio e dell’esenzione da IVA devono avere ad oggetto merci da destinare alle specifiche finalità individuate dalla Decisione ed essere svolte da o per conto di Enti appartenenti alle seguenti categorie:
- organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico;
- enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità degli Stati membri;
- unità di pronto soccorso.
ATTENZIONE: Gli Enti interessati ad avvalersi della franchigia doganale dovranno presentare apposita istanza all’Ufficio delle dogane presso il quale intendono effettuare l’operazione di importazione affinché quest'ultimo ne valuti il possesso dei previsti requisiti di appartenenza alle richiamate categorie. A tale fine, potrà essere utilizzato il modello “Allegato 1” alla presente circolare.
Una volta ottenuta la conferma, è possibile procedere alla presentazione della dichiarazione doganale, riportando il numero di iscrizione ricevuto e allegando il modello “allegato 2” per attestare la destinazione dei beni.
Le dichiarazioni si intendono rese sotto la responsabilità dal soggetto avente titolo o, comunque, operante per conto del beneficiario.
NOTA BENE: Eventuali irregolarità di natura amministrativa e/o penale, che dovessero emergere anche durante i controlli a posteriori cui sono assoggettate le importazioni in esenzione, saranno sottoposte a sanzioni previste dallo specifico quadro normativo oltre all’eventuale recupero dei diritti dovuti.
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