Dogane. Estensione dello sdoganamento in mare alle merci

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Per velocizzare le operazioni di uscita delle merci dai porti, l’Agenzia delle Dogane ha esteso la procedura di sdoganamento in mare anche alle dichiarazioni di merci in transito.

Lo si apprende dalla nota prot. 63077/14 del 16 giugno, che sostituisce integralmente la precedente nota n. 121784 del 25 ottobre 2013, che aveva già introdotto sperimentalmente la procedura di pre-clearing per effettuare la presentazione anticipata delle dichiarazioni doganali di esito rispetto all’arrivo della nave.

Procedura di pre-clearing

Con le semplificazioni introdotte dallo Sportello Unico Doganale, che consentono la presentazione della dichiarazione prima del rilascio del nulla osta di competenza di altre Amministrazioni, la suddetta procedura di pre-clearing è stata rivista con lo scopo di estenderla anche alle merci dirette nei porti italiani.

Così le Dogane dettano ora le prime istruzioni per l’attivazione in via sperimentale dello sdoganamento in mare anche alle dichiarazioni di merci in transito, ricordando che tutto ciò è possibile a condizione che:

nelle stesse, siano indicate informazioni non obbligatorie secondo le disposizioni comunitarie.

In particolare, la dichiarazione telematica per uno dei regimi all’importazione deve essere inviata con il messaggio IM, indicando nel campo 15 – pre-clearing il valore “1” e riportando, tra gli altri dati, il codice di nomenclatura combinata delle merci e la partita di A3 generata dal Manifesto delle merci in arrivo.

In tal modo, è possibile consentire la presentazione/accettazione della dichiarazione doganale con maggiore anticipo ed estenderla anche alle merci che richiedono certificazioni di competenza da parte di Amministrazioni per le quali è attiva l’interoperabilità nell’ambito dello Sportello Unico Doganale.

Gli uffici doganali avranno così tutti gli elementi per valutare, in modo standardizzato, se disporre il fermo e il controllo del carico oppure se lasciare libero transito alle merci sdoganate.

Ogni irregolarità nell’eseguire la procedura potrà essere sanzionata in base alle disposizioni di legge previste per ciascun caso concreto, oltre che con la sospensione di utilizzare la procedura di sdoganamento in mare.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 45 - Dogana veloce anche per i transiti - Santacroce, Sbandi

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