Documentazione edilizia anche da parte dell'acquirente
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 23 novembre 2009
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Le Sezioni unite della Cassazione, con sentenza n. 23825 del 2009, si sono pronunciate in una vicenda concernente un trasferimento immobiliare in cui era stato il promissario acquirente di un immobile, che aveva agito per l'esecuzione specifica del preliminare di vendita, a fornire, nel corso del giudizio, la documentazione – nella specie una dichiarazione giurata da lui stesso sottoscritta - che attestava la regolarità urbanistica dell'immobile oggetto del compromesso.
Il supremo collegio di legittimità, in particolare, ha sottolineato come, in caso di non collaborazione da parte del promittente venditore, è legittimo che la regolarità urbanistica dell'immobile venga fornita dal promissario acquirente di modo da consentire l'emissione di una sentenza che renda possibile il trasferimento dell'immobile.
Il supremo collegio di legittimità, in particolare, ha sottolineato come, in caso di non collaborazione da parte del promittente venditore, è legittimo che la regolarità urbanistica dell'immobile venga fornita dal promissario acquirente di modo da consentire l'emissione di una sentenza che renda possibile il trasferimento dell'immobile.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 13 – L'acquirente prova la regolarità edilizia – Bresciani
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