Dl Sviluppo. Pericolo "filtro" scampato per il tributario
Autore: Alessia Lupoi
Pubblicato il 26 luglio 2012
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Il contenzioso tributario non è coinvolto dall’udienza filtro in appello. Se nel civile questo sarà un obbligo, imponendo alla Corte di secondo grado la valutazione delle probabilità di vittoria e, in caso negativo, di bloccare la lite, nel tributario il Decreto legge c.d. “Sviluppo” come emendato in corso di conversione, ha evitato l’ostacolo dell’inammissibilità.
Molti, gli altri elementi di novità nel Dl: stabilisce l'esenzione dei reati penali di bancarotta e di concessione abusiva del credito per chi immette finanza interinale autorizzata dal tribunale; dispone l'esenzione dalla revocatoria fallimentare per le vendite e per i preliminari di compravendita di immobili sede principale dell'impresa dell'acquirente; prevede la semplificazione della disciplina di approvazione, ad opera dei creditori, della proposta di concordato preventivo; sui procedimenti che riguardano le domande di indennizzo per violazione del termine di ragionevole durata del processo civile e penale (c.d. "Legge Pinto"), fissa i relativi termini nei diversi gradi di giudizio: sei anni (tre per il primo grado, due per l'appello, uno per la Cassazione).
- ItaliaOggi, p. 23 - Le liti tributarie si salvano dal filtro in appello - Ciccia - www.corteconti.it
- Il Sole 24 Ore, p. 10 - Arriva l'udienza «filtro» per i ricorsi in appello
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