DL semplificazioni: gli interventi su esecuzione forzata e pignoramento
Pubblicato il 18 dicembre 2018
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Il Decreto-legge n. 135/2018, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, contiene, tra le altre misure, interventi che interessano l’esecuzione forzata e, in generale, il settore giustizia.
Tra le altre novità, si segnalano, in particolare:
- modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione (articolo 4);
- misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria (articolo 7).
Novità esecuzione forzata
L’intervento di modifica dell’esecuzione - per come descritto nel comunicato stampa della seduta in cui il CDM ha approvato il testo del DL - è finalizzato alla tutela degli esecutati che siano contestualmente creditori della pubblica amministrazione, con possibilità di evitare la perdita dei propri beni pignorati qualora i crediti verso la PA siano superiori ai debiti fatti valere nella procedura esecutiva.
Conversione del pignoramento, nuovi termini
Un primo ritocco riguarda l’articolo 495 del codice di procedura civile che disciplina la conversione del pignoramento, l’istituto che consente al debitore, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato, di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
In particolare, si prevede che la somma da depositare in cancelleria unitamente all’istanza di conversione sia “non inferiore a un sesto” dell'importo del credito, rispetto all’attuale “non inferiore a un quinto”.
Inoltre, nei casi in cui il giudice, a fronte di cose pignorate costituite da beni immobili o cose mobili, disponga, in presenza di giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili la somma da sostituire al bene pignorato, viene disposto che il termine massimo per il versamento passi dagli attuali 36 mesi a 48 mesi.
Per finire, il tempo di ritardo nei versamenti oltre il quale le somme versate vanno a formare parte dei beni pignorati, passa dagli attuali 15 giorni a 30 giorni.
Custodia dell’immobile pignorato, in presenza di crediti con Pa
Altro intervento riguarda l’articolo 560 del cpc sulle modalità di custodia dell’immobile pignorato e si sostanzia nella inserimento di alcuni periodi alla fine del terzo comma.
Si prevede, in particolare, che, quando il debitore documenti, in udienza, di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti vantati dai creditori, il giudice dell'esecuzione disponga il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del decreto.
Autorizzazione della vendita e ammontare residuo del credito
Per finire, l’ultimo intervento in tema di esecuzione riguarda il primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile (sul provvedimento per l'autorizzazione della vendita), dove sono aggiunti anche in questo caso alcuni periodi.
Viene previsto, nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, che non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori intervenuti depositino un atto, sottoscritto personalmente e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza.
In difetto, agli effetti della liquidazione, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.
Le misure in materia di esecuzione forzata, per espressa previsione, non si applicano alle esecuzioni iniziate prima della data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto legge.
Edilizia penitenziaria
A seguire, il DL introduce disposizioni urgenti per consentire la celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria, in ragione dell’attuale situazione di sovraffollamento delle carceri.
In particolare, viene disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020, al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre alle attribuzioni già assegnate, vengano attribuite ulteriori funzioni quali:
- l’effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili;
- la gestione delle procedure di affidamento di detti interventi;
- l’individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici, dismessi e idonei alla riconversione, permuta, o costituzione di diritti reali in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie.
Il Decreto-legge “semplificazioni” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2018, per entrare in vigore già dal giorno successivo (15 dicembre 2018).
- eDotto.com – Edicola 17 dicembre 2018 - Decreto semplificazioni in Gazzetta ufficiale. Modifiche per Fondo garanzia e appalti – Moscioni
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