Dl Semplificazioni. Emendamenti su cessioni crediti edilizi e bonus energia
Pubblicato il 26 luglio 2022
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Si terrà oggi alla Camera l’esame sul Dl Semplificazioni (n. 73/2022) che ha recepito gli emendamenti presentati al provvedimento da governo e gruppi parlamentari.
Dl Semplificazioni. Cessione del Superbonus 110% senza data
In primo piano c’è l’eliminazione della data del 1° maggio 2022 come termine dal quale far decorrere le cessioni facilitate dei bonus introdotte nel DL n. 50/2022 (Aiuti).
Infatti tale data costituiva un paletto alla cessione da parte delle banche di cedere i crediti a favore di tutte le imprese e professionisti propri correntisti.
Ora, dunque, vengono riammesse le cessioni dei vecchi crediti a favore di tutte le imprese e professionisti propri correntisti (soggetti diversi da consumatori e utenti).
Tale mossa è un tentativo di sbloccare la cessione dei crediti e gli sconti in fattura per rimettere in moto la misura del Superbonus a sostegno dell’edilizia.
Dl Semplificazioni. Altri correttivi
Tra gli altri correttivi apportati al testo del Dl Semplificazioni spicca anche cancellazione del vincolo del de minimis per le imprese che fruiscono dei crediti d’imposta introdotti per combattere il caro bollette.
Si ricorda che, in sede di approvazione del decreto Aiuti, è stata inserita la norma per la quale i crediti gasivori, non gasivori e non energivori del secondo trimestre 2022 sono soggetti alla regola del de minimis; ciò implica che è necessario osservare il limite di 200mila euro complessivo per poter avvalersi delle agevolazioni senza violare le regole comunitarie. Ma la disposizione è fuori luogo, visto che per il secondo trimestre non c’è lo scoglio dell’incompatibilità in materia di aiuti di Stato.
Tolto il vincolo del de minimis, c’è più spazio per l’utilizzo dei crediti previsti.
Marcia indietro sul termine di invio degli elenchi Intrastat. Lo stesso Dl Semplificazioni ha indicato come termine la fine del mese successivo al periodo di riferimento. Il correttivo, invece, punta a ripristinare la vecchia data: ossia il 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Infatti la novità non permetterebbe all’Istat di rispettare le disposizioni dei regolamenti europei che prevedono l'interscambio dei micro dati relativi alle cessioni.
È stata fatta una proposta diretta a porre un obbligo in capo all’Agenzia delle Entrate per comunicare ai contribuenti sottoposti ad accertamento il termine dell’attività istruttoria con esito negativo.
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