Dl Ristori-bis in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato il 10 novembre 2020
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Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 il Dl n. 149 del 9 novembre 2020, decreto Ristori bis.
È disposta la sospensione dei versamenti tributari a favore dei soggetti particolarmente danneggiati dagli effetti del Covid-19.
I contributi da versare entro il 16 novembre sono sospesi per le attività chiuse e per quelle che subiscono restrizioni. Dentro anche ristoratori, albergatori, agenzie di viaggio e tour operator.
Entrano in extremis nella sfera degli aiuti a fondo perduto: attività collegate ai trasporti, fuori dai principali codici Ateco del settore, e gli operatori che lavorano nelle filiere di agricoltura e pesca, per questi la sospensione dei contributi vale anche per dicembre. L’allegato 1 del decreto, con le attività ammesse al ristoro presenta ulteriori 20 codici Ateco con i relativi coefficienti settoriali per il calcolo dell’importo. Hanno diritto al fondo perduto anche gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti, bar e altri esercizi simili senza cucina, alberghi.
Inoltre, aumenta del 50% il coefficiente settoriale nel caso di domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone arancioni o rosse, pertanto il contributo è pari al 200%.
Ristoro - del 30% del contributo secondo i criteri del decreto Rilancio, previa istanza all’Agenzia delle entrate - anche per le attività all’interno dei centri commerciali e gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle misure restrittive. Questo aiuto resta legato al calo di fatturato o corrispettivi.
Intanto, la zona arancione si allarga e ingloba Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria. Resta dietro l’angolo la chiusura di tutto il territorio nazionale.
Soggetti. La sospensione dei versamenti vale:
- per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ex articolo 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- per i soggetti che esercitano attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (arancione e rosse), individuate con le ordinanze del ministro della Salute adottate ex articoli 2 e 3 del Dpcm del 3 novembre 2020;
- per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto, o esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (rosse) individuate con le ordinanze del ministro della Salute adottate a norma dell’articolo 3 del Dpcm del 3 novembre 2020.
Versamenti. La sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 riguarda:
- i versamenti delle ritenute alla fonte, sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Dpr 600/73 articoli 23 e 24) e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- i versamenti Iva (prescindere cioè dal calo del fatturato o dei corrispettivi):
- relativo al mese di ottobre e al trimestre luglio-settembre, in scadenza il 16 novembre;
- in scadenza a fine novembre relativo all’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati.
La ripresa senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
- a rate fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021 (quarta rata il 16 giugno 2021).
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