Decreto Pnrr2, la legge di conversione in GU
Pubblicato il 30 giugno 2022
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Dopo la definitiva approvazione del cosiddetto decreto Pnrr 2 (Dl n. 36/2022), la sua legge di conversione – la n. 79 del 29 giugno 2022 - è approdata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 della stessa giornata.
Con la fiducia accordata al testo dalla Camera, dopo il sì in prima seduta del Senato, vengono confermate le novità approvate durante l’iter di conversione del decreto legge, in particolare:
- nessuna nuova è subentrata circa l’abrogazione degli esoneri dall’e-fattura per determinati contribuenti;
- verranno corrisposte multe nel caso di mancata accettazione di un pagamento tramite Pos.
Questi, in sintesi, i principali adempimenti a carico di professionisti e autonomi, che scatteranno proprio a partire dai prossimi giorni.
Entrambi gli adempimenti sono stati introdotti dalla conversione in legge del Decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022, in particolare con l'articolo 18 del provvedimento, recante misure finalizzate a ridurre l’evasione fiscale.
E-fattura obbligatoria per minimi, forfetari e associazioni
Dal 1° luglio 2022, la fatturazione elettronica diventa obbligatoria per i soggetti che applicano il regime forfettario con compensi annui superiori ai 25.000 euro, fatta salva l’ipotesi del mancato superamento delle soglie previste dal decreto PNRR 2.
Dalla stessa data, inoltre, devono passare allo strumento elettronico anche coloro che continuano ad utilizzare il “regime dei minimi” e i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 398/1991, che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro.
Per tutti gli altri, invece, si partirà dal 1° gennaio 2024, quando l’obbligo di fattura elettronica sarà esteso a tutte le partite Iva, ricomprendendo l'intero universo dei forfettari.
L’obbligo della fatturazione elettronica per le categorie di soggetti sopra elencate è subentrato a seguito dell’abrogazione della seconda parte dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 operata dal D.L. n. 36/2022.
Tale obbligo, insieme a quello di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, è stato esteso alle seguenti categorie di soggetti passivi per le quali, in precedenza, era facoltativo.
Rimane, invece, la causa di esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori economici non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato italiano.
Inoltre, permane un’ultima ipotesi di esclusione per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, che non devono e non possono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.
Infine, è da ricordare che dal 1° luglio scatta anche l’obbligo di fatturazione elettronica per gli scambi di beni con San Marino.
In particolare, se da una parte è possibile continuare a gestire la fattura cartacea nei rapporti con soggetti non residenti (salva poi la necessità di comunicare i dati con l’Xml ai fini esterometro), dall’altra, si deve ricordare che per le cessioni e gli acquisti di beni con San Marino è d’obbligo la gestione dell’e-fattura.
Dal 1° luglio esterometro in formato XLM
Tra le novità della legge di conversione del decreto Pnrr2, anche quelle riguardanti la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. “esterometro”).
Dal 1° luglio 2022, per le operazioni che saranno effettuate secondo il criterio previsto dall’art. 6 del DPR 633/72, è stabilito che i dati siano trasmessi con le seguenti modalità:
- in formato XML via SdI sulla base delle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 89757/2018, versione 1.7);
- per le operazioni attive, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi e, per le operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Riguardo all’ambito soggettivo della misura, si deve ricordare che la novità maggiore riguarda l’inclusione dei forfetari e degli altri soggetti per i quali dal 1° luglio vige l’obbligo di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 18 del Dl 36/2022; mentre, sul piano oggettivo, sono già in vigore dal 22 giugno 2022, le limitazioni per gli acquisti non territorialmente rilevanti ai fini IVA, se di importo non superiore a 5.000 euro, ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Semplificazioni (Dl 36/2022).
Lo stesso decreto Semplificazioni è poi intervenuto anche sul regime sanzionatorio dell’esterometro, differendo al 1° luglio 2022 le novità in vigore dallo scorso 1° gennaio, ossia: la sanzione di 2 euro per fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Mancata accettazione di un pagamento tramite Pos, scattano le multe
Per effetto delle novità introdotte dal Decreto legge n. 36/2022, dal 30 giugno 2022 potranno essere corrisposte multe nel caso di mancata accettazione di un pagamento tramite Pos, che diventa definitivamente obbligatorio anche per gli studi professionali.
E’ il primo comma dell'articolo 18 del suddetto provvedimento che interviene sulle multe per mancato Pos.
Di fatto, non viene introdotto un nuovo obbligo, ma viene anticipata una scadenza già fissata dal Decreto legge n. 179/2012 al 1° gennaio 2023.
In virtù di tale anticipo, a partire dal 30 giugno “nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con carta di pagamento… si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento”.
Pertanto da domani, professionisti e lavoratori autonomi potrebbero essere soggetti ad una multa di 30 euro più il 4% del valore della transazione per ogni mancato versamento in formato elettronico per rifiuto o mancato possesso del Pos.
Sismabonus acquisti 110% proroga condizionata di sei mesi
Infine, da segnalare come la legge di conversione del Pnrr2 abbia disposto una proroga del c.d. “sismabonus acquisti”, in presenza di determinate condizioni.
Nello specifico, l’articolo 18, comma 4-ter, del DL n. 36/2022, convertito, ha modificato il comma 4 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020), stabilendo che: “Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l’atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022”.
In assenza di tali condizioni, secondo l’Agenzia delle Entrate, per beneficiare del c.d. sismabonus acquisti nella misura potenziata al 110%, la stipula dell’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2022, mentre per i rogiti stipulati successivamente al 30 giugno 2022 (ma fino al 31 dicembre 2024), il sismabonus acquisti spetta nella misura “ordinaria” del 75% o dell’85%.
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