Dl PNRR. Crisi d'impresa, novità composizione negoziata
Pubblicato il 04 gennaio 2022
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
In sede di conversione del Decreto legge n. 152/2021 - recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" - sono state apportate alcune integrazioni alla disciplina della composizione negoziata delle crisi d’impresa.
Le novità sono contenute negli articoli da 30-ter a 30-sexies del decreto, nel testo coordinato con le modifiche approvate in sede di conversione (testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, unitamente alla Legge di conversione n. 233/2021, lo scorso 31 dicembre 2021).
Piattaforma telematica: le ultime integrazioni
In primo luogo, l'intervento riguarda la piattaforma telematica nazionale presso la quale l’imprenditore presenta domanda di nomina dell’esperto indipendente.
Collegamento tra piattaforma e altre banche dati pubbliche
E' disciplinata, in particolare, l’interoperabilità tra la piattaforma e le altre banche dati pubbliche.
Si prevede, ossia, che la piattaforma per la composizione negoziata delle crisi d’impresa sia collegata alla centrale rischi della Banca d’Italia e alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’INPS e dell’Agente della riscossione.
In questo modo, l'esperto indipendente ha la possibilità di accedere, per il tramite della piattaforma e previo consenso prestato dall’imprenditore, alle informazioni rese disponibili dalle amministrazioni estraendo la documentazione e le informazioni necessarie per l’avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e le parti interessate.
Scambio informazioni tra imprenditore e creditori
A seguire, è regolamentato lo scambio delle informazioni, inserite nella piattaforma, tra imprenditore e creditori, per le quali viene richiamata la disciplina sulla protezione dei dati personali.
E' previsto, nel dettaglio, che i creditori accedano alla piattaforma e vi inseriscano le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall’esperto. Tali informazioni e la relativa documentazione saranno accessibili previo consenso prestato dall’imprenditore e dal singolo creditore.
Programma informatico di verifica con rateizzazione automatica
Viene altresì istituito, sulla piattaforma, un programma informatico gratuito finalizzato all’elaborazione dei dati sulla sostenibilità del debito.
Il programma consente di condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e per l’elaborazione degli eventuali piani di rateizzazione.
Il piano di rateizzazione è elaborato dal programma se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non superi i 30mila euro e tale debito risulti sostenibile.
Il predetto piano viene poi comunicato dall’imprenditore ai creditori e, se questi ultimi non manifestano dissenso entro 30 giorni dalla comunicazione, si intende approvato ed è esecutivo.
Il tutto, comunque, fatte salve le disposizioni in materia di riscossione di crediti fiscali, previdenziali e di lavoro e ferme le responsabilità per l’inserimento nel programma di informazioni e dati non veritieri.
La definizione delle specifiche tecniche del programma informatico è demandata ad apposito decreto del ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il ministero della Giustizia ed il ministro delegato per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
Oltre alle modifiche che riguardano la piattaforma, infine, il decreto contiene la disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati le quali contengono, se ne sussistono i presupposti, l’invito all’imprenditore a richiedere la composizione negoziata.
Si prevede, così, che sia segnalato all’imprenditore e all’organo di controllo:
- dall’INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e alla soglia di 15mila euro, e, per quelle senza i predetti lavoratori, alla soglia di 5mila euro;
- dall’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5mila euro;
- dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100mila euro, per le società di persone a 200mila euro e, per le altre società, a 500mila euro.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: