Dl crescita. I commercialisti sulle modifiche al Codice della crisi d’impresa
Pubblicato il 18 maggio 2019
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Meraviglia i commercialisti l’emendamento al Dl Crescita che aumenta i parametri fissati dalla riforma della crisi d’impresa (DLgs n. 14/2019), circa l’obbligo di controllo interno delle Srl.
La proposta eleva i limiti che attivano l’obbligo del controllo interno in maniera rilevante: superamento di 6 milioni di totale dello stato patrimoniale invece che due milioni, di 12 milioni di volume di ricavi invece che di due milioni e di 50 dipendenti invece che 10.
Le parole di Massimo Miani, presidente del Cndcec: «Si può condividere una preoccupazione sul tema dei costi che le società dovranno sostenere per rispettare l’obbligo di adozione del controllo interno. La soluzione messa in campo dall’emendamento (…) è però veramente oltranzista. Nei fatti, a rischiare di perdere quasi totalmente di efficacia è la previsione forse più innovativa della riforma della Legge fallimentare, l’introduzione delle misure di allerta”.
E’ però vero che la modifica deriva da quanto indicato nella Direttiva bilanci - 2013/34/UE – dove viene dettata la definizione di piccola impresa: 4 milioni di stato patrimoniale, 8 di ricavi e 50 dipendenti, con la possibilità, per gli Stati membri, di aumentare i primi due dati a 6 e 12 milioni.
C’è da dire che è stato presentato anche un altro emendamento in materia che vede parametri più ridotti: 4 milioni di attivo, 4 di ricavi e 20 dipendenti. Secondo Miani questa soluzione è sicuramente molto più accettabile.
La parola, ora, passa al Parlamento: l’esame del decreto Crescita è previsto dal 3 giugno.
Crisi d’impresa: indici di allerta
Il Codice della crisi d’impresa, DLgs. n. 14/2019, ha introdotto l’istituto dell’allerta quale strumento per far emergere la crisi dell’impresa e porre in essere le dovute misure per evitarla.
E’ necessario intervenire con procedure che individuino lo stato di crisi prima che diventi irreversibile.
Ad essere chiamati in causa sono agli organi di controllo societari, revisori e società di revisione a cui viene chiesto, tra le altre cose, di segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.
L’organo amministrativo, a sua volta, in un termine non superiore a 30 giorni, è tenuto a dare contezza circa le soluzioni individuate e le iniziative intraprese per superare lo stato di crisi.
In caso di inerzia dell’organo amministrativo, l’organo di controllo deve attivare la procedura di allerta esterna informando l’Ocri (Organismo di Composizione della Crisi e dell’Insolvenza).
In tutto questo, un elemento che deve far riflettere è l’importanza della segnalazione. Obiettivo è di evitare che emergano segnalazioni prive di un effettivo fondamento.
Quindi, si chiede che gli indizi siano fondati e che sia data congrua motivazione.
Il Legislatore ha incaricato il Cndcec di elaborare degli indicatori della crisi; il Consiglio ha attivato un tavolo di lavoro chiedendo la collaborazione di Cerved.
- eDotto.com – Edicola del 18 marzo 2019 - Codice della crisi d'impresa, le novità in vigore dal 16 marzo – Pergolari
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