Proroga atti in scadenza, novità su concordati e condomini: Dl Covid in GU
Pubblicato il 04 dicembre 2020
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Nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 3 dicembre, sono stati pubblicati la legge di conversione n. 159 del 29 novembre 2020 e il testo coordinato del Decreto legge n. 125/2020 (cosiddetto Dl Covid), recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”.
Omologa concordati e ristrutturazioni senza adesione di Fisco e INPS
Tra le novità introdotte in sede di conversione del provvedimento, si ricordano le modifiche in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi.
Si tratta dell’intervento che consente ai tribunali di omologare il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione anche se la mancata adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali o assistenziali determini il mancato raggiungimento delle relative percentuali minime.
Questo, se dalla relazione del professionista designato dal debitore risulti che la proposta di soddisfacimento del Fisco o degli enti previdenziali o assistenziali sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Assemblee condominiali a distanza col consenso della maggioranza
Altro ritocco è relativo alle assemblee condominiali e, in particolare, al tema del quorum necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza: non è più richiesta l’unanimità dei condomini ma è sufficiente il consenso della maggioranza degli stessi.
Atti amministrativi in scadenza, proroga
A seguire è stata introdotto un nuovo articolo (3-bis) sulla proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza.
E’ stato così modificato l’art. 103 del DL n. 18/2020 attraverso le seguenti previsioni:
- la previsione di una proroga della validità di tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. La conservazione della validità che interessa anche segnalazioni certificate di inizio attività, segnalazioni certificate di agibilità, autorizzazioni paesaggistiche e autorizzazioni ambientali, il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- è inoltre disposto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla medesima disciplina;
- i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi e i titoli di cui all’articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del DL n. 18/2020, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza.
Il testo contiene ulteriori disposizioni in materia di riscossione nonché misure per imprese e lavoratori.
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