Novità su assemblee condominiali, concordati e ristrutturazioni da DL Covid
Pubblicato il 26 novembre 2020
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Nella seduta di ieri, 25 novembre, la Camera ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del Decreto legge n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il testo aveva già ottenuto il sì del Senato lo scorso 11 novembre.
Assemblee condominiali a distanza: decide la maggioranza
Tra le novità introdotte in sede di conversione, si segnala la modifica volta a semplificare, nel periodo emergenziale legato al Coronavirus, lo svolgimento delle assemblee condominiali.
La novità, introdotta tramite il nuovo articolo 5-bis, prevede la modifica all’art. 66, sesto comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, in tema di quorum necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza: a tal fine, non è più richiesta l’unanimità dei condomini - come invece precedentemente disposto a seguito della modifica introdotta dall’articolo 63 del DL n. 104/2020 - ma è sufficiente il consenso della maggioranza dei condomini.
Concordati e ristrutturazioni agevolati
Altra misura introdotta nel corso del passaggio del testo in Senato, concerne la disciplina fallimentare e, in particolare il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, con l’obiettivo di evitare i fallimenti ed agevolare le imprese nel corso delle due menzionate procedure.
La modifica – contenuta nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 3 - consente ai tribunali di omologare il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione anche se la mancata adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali o assistenziali determini il mancato raggiungimento delle relative percentuali minime.
Basta che dalla relazione del professionista designato dal debitore risulti che la proposta di soddisfacimento del Fisco o degli enti previdenziali o assistenziali sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
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