Reddito di cittadinanza: al via controlli incrociati

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Reddito di cittadinanza: al via controlli incrociati

In arrivo controlli più serrati sul Reddito di cittadinanza (RdC).

INPS e Ministero della Giustizia hanno siglato infatti un protocollo che consente, dallo scorso 1° giugno, lo scambio di informazioni utili ai fini dei controlli sulla concessione e sulla revoca del Reddito di cittadinanza.

L'INPS, con il comunicato stampa del 1° giugno, ha reso noto che le verifiche riguarderanno sia i richiedenti sia i percettori di RdC.

L'Istituto invierà al Ministero della Giustizia un elenco dei soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza, che verrà costantemente aggiornato. Il Ministero controllerà, per i nominativi riportati nell'elenco, la presenza, nel Casellario Centrale, di condanne con sentenza passata in giudicato da meno di 10 anni per i reati per i quali il legislatore espressamente prevede la revoca del beneficio.

Reddito di cittadinanza: reati ostativi

I reati oggetto di monitoraggio parte di INPS e Ministero della Giustizia sono quelli previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come integrato dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 74, legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Più nel dettaglio, la norma citata dispone la revoca del beneficio del RdC in caso di condanna in via definitiva per i seguenti reati:

  • associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis del codice penale);
  • attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 del codice penale);
  • sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis del codice penale);
  • associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis del codice penale);
  • Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose) (art. 416-bis.1 del codice penale);
  • scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter del codice penale);
  • strage (art. 422 del codice penale);
  • riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 del codice penale);
  • prostituzione minorile (art. 600-bis del codice penale);
  • tratta di persone (art 601 del codice penale);
  • acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 del codice penale);
  • furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis del codice penale);
  • rapina (art. 628 del codice penale);
  • estorsione (art. 629 del codice penale);
  • sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 del codice penale);
  • truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art 640-bis del codice penale);
  • usura (art. 644 del codice penale);
  • ricettazione (art. 648 del codice penale);
  • riciclaggio (art. 648-bis del codice penale);
  • impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter del codice penale);
  • produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
  • associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze (art. 74 e tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
  • reati connessi allo allo sfruttamento della prostituzione (articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75);
  • reati connessi all'immigrazione clandestina (articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
  • produzione o utilizzazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute al fine di ottenere indebitamente il beneficio (articolo 7, comma 1, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

Reddito di cittadinanza: revoca

Alla condanna in via definitiva per i reati su elencati (e alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti) consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio, disposta dall'INPS con efficacia retroattiva.

Il beneficiario del Reddito di cittadinanza è tenuto a restituire l'indebito.

Il Reddito di cittadinanza non può essere nuovamente richiesto prima che siano passati 10 anni dalla condanna.

Reddito di cittadinanza: effetti della revoca

Tra gli effetti secondari, ma altrettanto importanti, della revoca del Rdc, si ricorda che la stessa comporta l’interruzione del riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU sulla Carta Rdc. Pertanto, qualora continuasse a sussistere il diritto alla percezione dell’assegno unico e universale, gli aventi titolo sono tenuti a presentare domanda di AUU con decorrenza dalla mensilità successiva alla cessazione del Rdc.

Inoltre, in caso di riconoscimento del beneficio addizionale per l’autoimprenditorialità (pari a 6 mensilità del Rdc in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4) a favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i 12 odici mesi di fruizione del beneficio, la revoca “sanzionatoria” della prestazione principale di Rdc comporta automaticamente l’iscrizione a indebito delle somme erogate a titolo di beneficio addizionale.

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