Dl 179/2012 Start up. Benestare Ue alle agevolazioni. Parte l'attuativo. Operatività dal 21 marzo

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Sono attuabili dal 21 marzo 2014 le due misure di vantaggio fiscale volte a sostenere crescita, sviluppo tecnologico ed occupazione attraverso le start up innovative.

n.b. - Lo sono non ufficialmente dal 5 dicembre 2013, da quando cioè è giunta al nostro indirizzo l’autorizzazione della Comunità a procedere con le previsioni normative del Decreto Legge n. 179/2012 (c.d. “decreto crescita”, Legge n. 221/2012).

Ricordiamo che con una lettera all’Esecutivo di allora, la Commissione europea informava di ritenere quella misura di aiuto di Stato compatibile con il mercato interno. Dal via libera europeo all’operatività, vi era di mezzo la firma congiunta dei ministri dello Sviluppo economico e dell'Economia e Finanze del decreto attuativo (già redatto), la successiva registrazione alla Corte dei conti e la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”.

E’ pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 66, del 20 marzo 2014, il Decreto interministeriale 30 gennaio 2014 – che reca “Modalità di attuazione dell'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative”.

Come previsto a fine 2012, la doppia misura è dunque oggi operativa.

n.b. - Dal 21 marzo 2014 sono, perciò, anche ufficialmente attuabili le norme sugli incentivi fiscali all’investimento in start-up.

Secondo i calcoli, società e persone fisiche che investono risorse reali direttamente o attraverso Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o altre società che a loro volta investano prevalentemente in start up innovative, potranno accedervi, come previsto, nel 2014 e nel 2015, con probabile effetto retroattivo per il 2013.

Si ricorda che:

SOCIETA’ - L’AGEVOLAZIONE CONSISTE NELLA DEDUZIONE DALL’IMPONIBILE IRES DEL 20 PER CENTO SULLE SOMME INVESTITE FINO A 1,8 MILIONI DI EURO.

PERSONE FISICHE - LA MISURA PREVEDE LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19 PER CENTO SULLE SOMME INVESTITE FINO A 500MILA EURO.

Se l'impresa sviluppa e commercializza solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico o è a vocazione sociale:

SOCIETA’ - LA MISURA DIVENTA DEL 27 PER CENTO.

PERSONE FISICHE - LA MISURA DIVENTA DEL 25 PER CENTO.

SOGGETTI INTERESSATI

Il Decreto 30 gennaio 2014 stabilisce, così, che le agevolazioni si applicano ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del testo unico (TUIR), nonché ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui al Titolo II dello stesso testo unico, che effettuano un investimento agevolato in una o più start-up innovative nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012. L'investimento agevolato può essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative; tuttavia, in questo caso le agevolazioni spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative da tali società, come risultanti dal bilancio chiuso relativo all'esercizio in cui e' effettuato l'investimento agevolato.

n.b. - Le agevolazioni non si applicano:

a. agli investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
b. agli investimenti in start-up innovative che si qualifichino come imprese in difficoltà di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02, o come imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio;
c. alle start-up innovative e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative;
d. in caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, ai soggetti che, alla data in cui l'investimento si intende effettuato, possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa oggetto dell'investimento che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio della start-up innovativa superiore al 30 per cento; a questi fini, si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari di tali soggetti, ovvero da società controllate.

INVESTIMENTI AGEVOLATI

Le agevolazioni si applicano: ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Questi conferimenti rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale é stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile.

Con riguardo alle start-up innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un'attività di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.

AGEVOLAZIONI. DETRAZIONE

I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 500.000, in ciascun periodo d'imposta ai sensi del decreto che commentiamo (in seguito “decreto”). Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice, l'importo per il quale spetta la detrazione é determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui sopra si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società. Se la detrazione é di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

AGEVOLAZIONI. DEDUZIONE

I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta ai sensi del decreto. Se la deduzione é di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale (anche per quelle che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale), l'eccedenza e' ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L'eccedenza che non trova capienza e' computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare.

Le eccedenze generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole società. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, l'eccedenza – derivante, ricordiamo, dalla circostanza che la deduzione é di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato - e' ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio e' computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare. 

Le eccedenze generatesi presso la società partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.

Le agevolazioni – che possono essere cumulate dai contribuenti con le altre misure di favore disposte dal decreto-legge n. 179/2012 - sono applicabili a condizione che l'ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo d'imposta non sia superiore a euro 2.500.000 per ciascuna start-up innovativa.

CONDIZIONI PER BENEFICIARE

Le agevolazioni spettano a condizione che i soggetti interessati ricevano e conservino:

a) una certificazione della start-up innovativa che attesti il rispetto del limite sul periodo di imposta in cui é stato effettuato l'investimento;
b) copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;
c) per gli investimenti effettuati, una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l'oggetto della propria attività. Qualora l'esercizio delle start-up innovative, degli organismi di investimento collettivo del risparmio o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative, non coincida con il periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento si intende effettuato, le agevolazioni spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.

DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI

Il diritto alle agevolazioni decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica:

a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;
b) la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative;
c) il recesso o l'esclusione degli investitori;
d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese.

Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione:

a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai Capi III e IV del Titolo III del testo unico; in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal decreto devono essere verificate a decorrere dalla data in cui é stato effettuato l'investimento agevolato da parte del dante causa;
b) la perdita dei requisiti previsti dal decreto-legge n. 179/2012, da parte della start-up innovativa dovuta alla scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione o del diverso termine indicato dalla norma.

Nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, l'investitore: se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, deve incrementare l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi d'imposta precedenti, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento e' effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società, deve incrementare il reddito di tale periodo d'imposta dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti.

Entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società é dovuto l'importo degli interessi legali da determinare sulla imposta sul reddito delle società non versata per i periodi d'imposta precedenti per effetto delle disposizioni del presente decreto.

Norme e prassi

DECRETO - LEGGE n. 179 del 18 ottobre 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 30 gennaio 2014
Allegati

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