Divieto di licenziamento individuale anche per il dirigente
Pubblicato il 01 marzo 2021
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Il divieto di licenziamento individuale disposto dalle norme emergenziali è applicabile anche ai dirigenti. E’ quanto ha deciso il Tribunale di Roma con ordinanza del 26 febbraio 2021.
L'ordinanza è di straordinaria importanza ed è destinata ad aprire un varco alla revisione della lettura interpretativa del dettato normativo, fino ad oggi, orientata ad escludere i dirigenti dal novero dei lavoratori tutelati dal blocco dei licenziamenti individuali, disposto a causa della pandemia da Covid-19.
Licenziamento del dirigente per motivi oggettivi
La fattispecie in esame vede un dirigente impugnare il licenziamento, per motivi oggettivi, intimatogli dal suo datore di lavoro con lettera del 23 luglio 2020.
La società datrice di lavoro convenuta in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro lo aveva licenziato per dichiarata soppressione della posizione dirigenziale che ricopriva (quella di Credit manager), soppressione giunta all'esito di una riorganizzazione che si era resa necessaria per far fronte a un calo dell'attività aziendale legato alla pandemia.
Applicabilità del divieto di licenziamento
Il dirigente licenziato lamenta:
- la violazione del divieto di licenziamento per motivi oggettivi posto dall'art. 46 del Cura Italia (D.L. n. 18/ 2020 convertito in legge n. 27/2020) e dall'art. 80 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020), divieto che si ritiene applicabile anche ai dirigenti (nel caso in esame, il dirigente rientrava nella categoria della cd. pseudo dirigenza);
- l'ingiustificatezza/inconsistenza delle motivazioni addotte in quanto non c'era stata alcuna riorganizzazione; la società, successivamente al suo licenziamento, aveva assunto altri lavoratori e la sua funzione (recupero crediti) era destinata a crescere proprio a causa della pandemia.
Alla luce delle predette argomentazioni, il lavoratore chiede:
- che venga dichiarato nullo il licenziamento intimato, disponendosi la reintegrazione nel posto di lavoro;
- che, in subordine, venga dichiarato il suo diritto all'indennità supplementare come previsto dal CCNL (art. 39, comma 1, del CCNL dirigenti Terziario);
- di condannare il datore di lavoro al pagamento della differenza sul TFR, anche a titolo risarcitorio.
La società datrice di lavoro è contumace.
Nullità del recesso e reintegrazione nel posto di lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro accoglie la domanda principale del lavoratore.
Il manager è stato licenziato per motivi oggettivi, di natura economica, in vigenza del divieto di licenziamento imposto dal Cura Italia e dal decreto Rilancio e tale divieto è applicabile anche ai dirigenti per due ordini di motivi.
La ratio del blocco risiede nella volontà del legislatore di evitare che le conseguenze economiche della pandemia possano tradursi nella soppressione di posti di lavoro. Un rischio generalizzato che non può non interessare anche la categoria dei dirigenti, per molti versi ancor più fragile rispetto agli altri lavoratori in ragione del diverso regime di licenziamento ad essi applicato, che si fonda sul principio (di natura contrattuale) della "giustificatezza".
D'altro canto non si spiegherebbe la disparità di tutela accordata in caso di licenziamento collettivo: perchè al dirigente si applicherebbe, infatti, solo il divieto di licenziamento collettivo e non anche quello di licenziamento individuale?
L'applicabilità del blocco dei licenziamenti collettivi, rileva invece il Tribunale "offre un dato significativo del fatto che il legislatore non abbia voluto fondare una distinzione basata sullo status del lavoro dirigenziale e sulla particolarità di esso".
Il riferimento all'art. 3 della legge n. 604/66, infine, mira a delimitare non l'ambito soggettivo di applicazione del divieto, ma ad identificare la natura della ragione (giustificato motivo oggettivo o giustificatezza oggettiva per il dirigente) che non può essere posta a fondamento del recesso in quanto rientrante nel divieto.
Sulla base di tali motivazioni, il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità del licenziamento del manager per violazione di disposizione imperativa, ordinando alla società datrice di lavoro la reintegrazione nel posto di lavoro e condannandola al risarcimento del danno e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
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