Divieto di fare impresa violato? Atti nulli e condanna penale
Pubblicato il 27 novembre 2023
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Precisazioni della Corte di cassazione per quanto riguarda la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32-bis del Codice penale.
Interdizione da cariche direttive delle imprese, applicazione
Tale pena consegue automaticamente dalla condanna alla reclusione, non inferiore a sei mesi, per delitti commessi con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
Essa comporta, per l'autore, la perdita temporanea della capacità di esercitare uffici direttivi (amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale, dirigente preposto a redigere i documenti contabili) o di rappresentanza (institoria e procuratoria) delle persone giuridiche e delle imprese.
La ratio della pena accessoria che vieta di fare impresa è costituita:
- da un lato, dalla necessità di colpire più severamente i reati commessi utilizzando una posizione giuridica qualificata da specifici poteri o doveri;
- dall'altro lato, dalla necessità di allontanare il condannato dalle mansioni nell'esercizio delle quali ha commesso il delitto, in considerazione della natura criminogena derivante dalla posizione ricoperta.
Il contenuto di questa pena accessoria, infatti, è quello di interdire l'esercizio di uffici direttivi o di rappresentanza delle persone giuridiche e delle imprese.
Violazione del divieto, effetti
Ne consegue che l'eventuale violazione del divieto, per l'intero periodo di sua applicazione, produce due effetti:
- sotto il profilo civilistico, la nullità degli atti posti comunque in essere, perché contrari a norme imperative ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.;
- sotto il profilo penalistico, la commissione del delitto di inosservanza delle pene accessorie, di cui all'art. 389 c.p..
Commette reato chi viola il divieto di fare impresa
E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 46787 del 21 novembre 2023, nel delineare la ratio della pena accessoria in esame, a partire dagli interventi normativi che l'hanno coinvolta.
Nel caso sottoposto all'attenzione del Supremo Collegio, il Tribunale aveva assolto un imprenditore dal reato di cui all'art. 389 c.p. per asserita insussistenza del fatto con riferimento alla violazione della pena accessoria di cui all'art. 32-bis c.p., applicatagli con sentenza divenuta irrevocabile.
Nonostante l'imputato fosse destinatario della pena accessoria e avesse comunque compiuto atti di esercizio dell'attività d'impresa, il Tribunale aveva ritenuto che l'art. 32-bis citato non configurasse "una pena in senso proprio", tale da vietare l'attività interdetta, ma esprimesse soltanto una parziale incapacità di agire del condannato incidente sulla validità civilistica degli atti compiuti durante l'interdizione.
Il Procuratore della Repubblica aveva impugnato tale decisione, chiedendone l'annullamento per violazione della normativa di riferimento.
Doglianza, questa, giudicata fondata dalla Sesta sezione penale della Cassazione, alla luce dei principi sopra richiamati.
Secondo gli Ermellini, era da considerare contra legem l'interpretazione fornita dal Tribunale, interpretazione che non si confrontava con le norme del Codice penale che non solo definiscono l'interdizione in esame come "pena", ma stabiliscono anche che essa consegua "di diritto alla condanna, come effetti penali di essa", nel senso che non è necessaria un'espressa dichiarazione nella sentenza per la sua applicazione.
Da qui la cassazione, con rinvio, della decisione di merito.
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