Dividendi e plusvalenze Aggiornata la percentuale di imponibilità
Pubblicato il 12 luglio 2017
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La Legge di Stabilità 2016 ha disposto la riduzione, rispettivamente dal 27,5% al 24% dell’aliquota Ires ed il calo dall’1,365% all’1,20% della ritenuta d’imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Ue e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, in relazione a partecipazioni, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
In conseguenza di ciò, è stata rinviata ad un decreto MEF la proporzionale riduzione delle percentuali di esenzione degli utili da partecipazione distribuiti ai soci, delle plusvalenze, dei dividendi e delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, nonché della quota non imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali.
Il decreto del Ministero dell'Economia in questione è datato 26 maggio 2017 ed è stato pubblicato nella”Gazzetta Ufficiale” n. 160 dell'11 luglio 2017.
Nuova percentuale di imponibilità per dividendi e plusvalenze con decorrenze diverse
Nello specifico, il DM 26 maggio 2017 individua, in misura pari al 58,14%, la nuova percentuale di imponibilità dei dividendi e delle plusvalenze a seguito dell’entrata in vigore, a partire dal 2017, della nuova aliquota Ires del 24%.
Proprio con il passaggio della tassazione Ires dal 27,5% al 24%, la nuova percentuale di imposizione passa dal 49,72% al 58,14%. E grazie ad essa, viene mantenuto invariato il livello complessivo di tassazione dei dividendi e plusvalenze in capo alla società e al socio.
Pertanto, gli utili prodotti dai soggetti IRES (dividendi e proventi assimilati ) a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 concorreranno per il 58,14% alla formazione del reddito imponibile dei percipienti non imprenditori o dei soggetti IRPEF imprenditori.
Confermate le vecchie percentuali di imponibilità per i dividendi formati con utili prodotti in esercizi precedenti, nella seguente misura:
- del 40%, che si applica agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- del 49,72%, che si applica agli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
Nel caso in cui il percettore degli utili sia un ente non commerciale residente, la nuova percentuale di imponibilità passa dal 77,78% al 100%.
Per le plusvalenze e minusvalenze le nuove aliquote si applicano, invece, a quelle realizzate a partire dal 1° gennaio 2018.
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