Riqualificazione giuridica del fatto nei vari gradi del giudizio penale
Pubblicato il 08 maggio 2019
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Ultime precisazioni della Cassazione in ordine alla facoltà dell’organo giudicante di dare una diversa qualificazione giuridica al fatto penalmente contestato.
Nei casi in cui il fatto contestato all’imputato resti immutato in tutti i suoi elementi, è ben possibile che il giudice modifichi la qualificazione giuridica del medesimo, inquadrandolo in una diversa fattispecie incriminatrice.
Cassazione: ampia riqualificazione del fatto contestato
Lo ha ricordato la Suprema corte nel testo della pronuncia n. 18793 del 6 maggio 2019, dove ha anche precisato le modalità e i tempi della diversa qualificazione del fatto nei vari gradi del giudizio penale.
E’ stato, così, evidenziato che il giudice può dare, in sentenza, una diversa qualificazione giuridica del fatto:
- senza alcuna preventiva informazione alle parti, sia in primo grado che in appello, in quanto, in questi casi, le difese in ordine alla diversa qualificazione giuridica possono essere pienamente espletate nei successivi gradi del giudizio e, quindi, rispettivamente, davanti al giudice di appello o a quello di legittimità;
- nel giudizio di legittimità, sempreché, in questo caso, le parti siano state rese edotte della possibilità di diversa qualificazione giuridica o in quanto l’atto di impugnazione verta direttamente sulla stessa diversa qualificazione oppure attraverso un’informativa, anche orale, alle stesse, da parte del Procuratore generale in sede di requisitoria o anche da parte del Collegio prima della discussione.
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