Comunicazione preventiva e distacco di lunga durata, le indicazioni ministeriali
Pubblicato il 10 agosto 2021
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Facendo seguito al Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 170, concernente le modalità di comunicazione preventiva di distacco e di variazione della stessa (art. 10, comma 1) e della comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata (art. 4-bis, comma 2).
Il documento definisce gli standard e le regole per le predette comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero del Lavoro per i lavoratori distaccati in Italia.
La comunicazione preventiva di distacco dovrà essere effettuata con il nuovo modello UNI Distacco_UE pubblicato all’Allegato A del predetto Decreto, secondo i sistemi di cui all’Allegato B e le modalità tecniche di cui all’Allegato C. Tale modello sarà disponibile sul portale online servizi.lavoro.gov.it e dovrà essere trasmesso dai prestatori di servizi entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco e potrà essere annullato entro le ore 24 del giorno di inizio del periodo di distacco.
Come per le comunicazioni obbligatorie di variazione, eventuali modifiche potranno essere trasmesse con il medesimo modello entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento modificativo, salvo che per i casi in cui vada modificata la data di inizio del distacco (in tal caso, la comunicazione andrà fatta entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del periodo di distacco).
La notifica motivata per i distacchi di lunga durata dovrà, invece, essere comunicata al Ministero del lavoro entro cinque giorni dal superamento dei dodici mesi della durata di distacco.
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