Distacco dipendenti enti locali. Norma non incostituzionale
Pubblicato il 21 giugno 2017
Condividi l'articolo:
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità, sollevata dal Consiglio di Stato, dell’art. 271 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali – TUEL), nella parte in cui prevede, ai fini dell’individuazione degli organismi presso i quali gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo dei propri dipendenti, un elenco nominativo di associazioni e non l’indicazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali medesimi.
Il presente art. 271, comma 2 TUEL rubricato ”Sedi associative”, prevede in particolare che: “Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell’Anci, dell’Upi, dell’Aiccre, dell’Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l’ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate”.
Orbene la questione di legittimità sollevata in riferimento a detta previsione, si incentra sulla prospettata lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in quanto l’individuazione di un elenco tassativo di associazioni di enti locali beneficiarie del distacco di personale, creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento in danno delle altre associazioni e degli enti locali aderenti, che non potrebbero giovarsi del meccanismo normativamente previsto, pur potendo queste ultime effettivamente assumere un altrettanto o più rilevante grado di rappresentatività.
Secondo la Consulta tuttavia – con sentenza n. 134 del 7 giugno 2017 - la censura non merita accoglimento. L’impossibilità di fruizione del beneficio del distacco da parte di associazioni di enti locali diverse da quelle indicate nella norma censurata, non va infatti a ledere libertà di associazione degli enti locali (art. 18 Cost.), né la loro autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (artt. 114, 118 e 119 Cost.). La norma, di fatto, non ne comprime la libertà di associazione e di scelta dell’associazione di riferimento; mentre l’eventuale condizionamento che secondo il Giudice rimettente ne deriverebbe, non è direttamente riconducibile alla sua applicazione, ma costituisce un mero inconveniente di fatto, anche considerando che il distacco non può essere preteso neppure dalle associazioni espressamente indicate ed assurge a mera facoltà per gli enti locali che vi aderiscono.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: