Disoccupazione e redditi da attività sportiva dilettantistica: chiarimenti INPS

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Disoccupazione e redditi da attività sportiva dilettantistica: chiarimenti INPS

Con il messaggio 9 settembre 2024, n. 2985, non pubblicato sul sito istituzionale, l’Inps ha implementato ed aggiornato la procedura di gestione Nuova Variazione NASpI, inserendo nella sezione “Autonomi” il campo “R”, “Co.co.co. lav. sport. dilettantistico”.

Compatibilità tra disoccupazione e attività sportiva dilettantistica

Con la circolare 20 maggio 2024, n. 67, i percettori di NASpI che, in corso di fruizione della prestazione, esercitano, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, attività sportiva in forza di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, sono tenuti a comunicare all’Inps il relativo reddito annuo presunto, entro i termini previsti dalla legge.

Specificatamente l’Istituto Previdenziale ha evidenziato che l’obbligo di comunicazione del predetto reddito presunto, finalizzato all’abbattimento dell’indennità di disoccupazione, sorge al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro con riferimento alla somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti.

ATTENZIONE: Concorrono al raggiungimento del predetto limite di 5.000 euro annui anche i compensi erogati per lo svolgimento di lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Si evidenzia, altresì, che la soglia di 5.000 euro è strettamente correlata all’insorgere dell’obbligo contributivo, per i lavoratori in argomento, fissato nella predetta misura di 5.000 euro prevista dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Aggiornamenti procedurali NASpI

Come anticipato in premessa, con il messaggio 9 settembre 2024, n. 2985, al fine di consentire una corretta gestione dei compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica svolta nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, l’Inps ha provveduto ad aggiornare la procedura di gestione Nuova Variazione NASpI.

In particolare nella sezione “Autonomi”, l’elenco presente alla sottosezione “Attività da svolgere” è stato modificato con le seguenti ipotesi:

  • "A", "A-Artigiano";
  • "B", "B-Lavoro subordinato";
  • "C", "C-Commerciante";
  • "L", "L-Coltivatore diretto";
  • "P", "P-Attività Professionale";
  • "S", "S-Socio cooperativa";
  • "T", "T-Paras./Coll. a prog.";
  • "O", "Lav. aut. occasionale (ritenuta d’acconto)";
  • "D", "D-Altro";
  • “R”, “Co.co.co. lav. sport. dilettantistico”.

Il compenso eventualmente percepito in funzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo dilettantistico dovrà essere riportato comprensivo della franchigia di 5.000 euro. La procedura informatica provvederà in automatico all’abbattimento della misura della prestazione di disoccupazione solo per la parte eccedente l’ammontare di 5.000 euro.

Mantenimento dello stato di disoccupazione

In ultimo nelle indicazioni amministrative in argomento, l’Istituto Previdenziale rammenta che, ai fini del mantenimento dello stato di disoccupazione e delle prestazioni NASpI e DIS-COLL, per la determinazione del limite reddituale di 8.500 euro – previsto per l’attività lavorativa subordinata e parasubordinata – deve considerarsi l’ammontare dei compensi comprensivi della franchigia di 5.000 euro.

 

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