Disoccupazione e ANF in agricoltura, regime di decadenza dall'azione giudiziaria e prescrizione del diritto
Pubblicato il 20 marzo 2018
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L’INPS, con messaggio n. 1166 del 16 marzo 2018, ha fornito chiarimenti in materia di applicazione del regime di decadenza dall'azione giudiziaria e prescrizione del diritto per le prestazioni di disoccupazione e assegno al nucleo familiare ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.
Indennità di disoccupazione agricola
Decadenza dall’azione giudiziaria riferita alla prima istanza
Con riferimento alle azioni giudiziarie dirette ad ottenere il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricole, l’anno di decadenza decorre, alternativamente:
- dalla data di comunicazione, al ricorrente o al patronato delegato, della decisione del ricorso da parte del competente Comitato. Tale dies a quo presuppone che sia stato presentato ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento e che il ricorso sia stato deciso dal Comitato entro i successivi 90 giorni;
- dallo scadere del termine di 90 giorni previsto per la decisione del Comitato provinciale. Tale dies a quo presuppone che sia stato presentato ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni e che il Comitato non abbia deciso sullo stesso entro i successivi 90 giorni;
- dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento di tutto il procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Tale dies a quo trova applicazione nel caso in cui, a seguito della domanda, l’Istituto non si sia espresso con alcun provvedimento, ovvero nel caso in cui, a seguito della reiezione della domanda, non sia stato presentato ricorso amministrativo nei termini.
Decadenza dall’azione giudiziaria riferita alla liquidazione parziale
Il termine decadenziale di un anno per la proposizione dell’azione giudiziaria si applica anche nel caso in cui, con il provvedimento di prima liquidazione del trattamento di disoccupazione, non sia stato riconosciuto integralmente quanto spettante all’assicurato, sebbene le informazioni per la corretta liquidazione fossero già disponibili al momento della definizione della domanda, perciò note all’Istituto e/o all’assicurato.
In particolare, il termine di un anno entro il quale proporre l’azione giudiziaria intesa ad ottenere la liquidazione integrale della prestazione in questione, trova applicazione in presenza di provvedimenti di prima liquidazione viziati da errori di calcolo, errate applicazioni delle disposizioni normative ed incompletezza dei dati contributivi ai fini della misura dell’indennità di disoccupazione agricola (ad es. trasmissione tardiva di DMAG o altra contribuzione non accreditata).
In tali ipotesi, il dies a quo dal quale si inizia a computare l’anno di decadenza dall’azione giudiziaria decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ossia dal ricevimento, da parte dell’interessato, del provvedimento di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola o, laddove questo non sia disponibile, dal pagamento della prestazione.
Sopravvenienze
La domanda finalizzata ad ottenere - a seguito dei fatti sopravvenuti - un adeguamento dell’importo della prestazione di disoccupazione agricola non soggiace a decadenza alcuna ma al termine di prescrizione, che decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; pertanto, dal verificarsi del fatto sopravvenuto.
Prescrizione
A partire dal 6 luglio 2011 si applica il termine di prescrizione quinquennale.
Assegno per il Nucleo Familiare ai lavoratori dipendenti agricoli
Decadenza dall’azione giudiziaria riferita alla prima istanza
I trattamenti di famiglia in favore dei lavoratori agricoli sono soggetti all’applicazione del termine di decadenza di un anno per la proposizione dell’azione giudiziaria con le medesime modalità illustrate con riferimento alle domande di indennità di disoccupazione agricola.
Decadenza dall’azione giudiziaria riferita alla liquidazione parziale
Il termine di decadenza di un anno entro il quale proporre azione giudiziaria, intesa ad ottenere la liquidazione integrale della prestazione, si applica in presenza di provvedimenti di prima liquidazione viziati da errori di calcolo, errata applicazione di disposizioni normative o incompletezza delle informazioni necessarie alla corretta liquidazione dell’assegno per il nucleo familiare.
Prescrizione
Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni e il termine prescrizionale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce.
- eDotto.com – Edicola del 22 gennaio 2018 – Domande telematiche per disoccupazione e ANF per i lavoratori dipendenti agricoli – Schiavone
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