Disoccupazione agricola e ammortizzatore sociale unico, chiarimenti

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Disoccupazione agricola e ammortizzatore sociale unico, chiarimenti

Arrivano dall’Inps importanti chiarimenti sul calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023 nei territori dell’Emilia Romagna colpiti da alluvione dal mese di maggio, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari e agli impatti della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola, sul calcolo della stessa e sulla retribuzione di riferimento da utilizzare per i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico, di cui all’articolo 7 del decreto legge n. 61/2023, equiparati al lavoro.

Vediamo quanto contenuto nella circolare n. 22 del 26 gennaio 2024.

Ammortizzatore sociale unico: a chi spetta

Come più volte illustrato nei precedenti articoli (si veda, per tutti, Decreto alluvione, ammortizzatore unico e una tantum autonomi), nell’ambito delle misure di sostegno volte a fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali che hanno colpito numerosi territori dell’Emilia-Romagna, l’articolo 7 del decreto legge 1 giugno 2023, n. 61 ha previsto l’erogazione di un ammortizzatore sociale unico, con relativa contribuzione figurativa, nei confronti dei lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa.

Con riferimento ai lavoratori subordinati del settore agricolo, con la circolare n. 53/2023 l’Inps ha precisato che l’ammortizzatore sociale unico è riconosciuto:

  • ai lavoratori agricoli che al 1° maggio 2023 hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni interessati dall’alluvione ed impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni. In tale caso la misura di sostegno è riconoscibile per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino a un massimo di quindici giornate;
  • ai lavoratori agricoli che, sempre alla data del 1° maggio 2023, non hanno un rapporto di lavoro attivo e sono stati assunti entro e non oltre il 31 agosto dello stesso anno, sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni interessati ed impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni. Per tale categoria la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino a un massimo di quindici giornate dalla data di assunzione;
  • ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023 e a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare l’attività lavorativa con un’azienda agricola con Sede legale/operativa nei comuni interessati. La misura è riconosciuta per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa dichiarate dal datore, nel limite massimo di novanta giornate;
  • ai lavoratori agricoli che al 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, non hanno un rapporto di lavoro attivo, sono stati assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa con un’azienda agricola con Sede legale/operativa nei comuni interessati. La misura spetta dalla data di assunzione, per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro il limite massimo di novanta giornate.

Con esclusivo riferimento ai lavoratori subordinati del settore agricolo, l’ultimo periodo del comma 5 del citato articolo 7 prevede l’equiparazione al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, della misura in argomento.

Indennità di disoccupazione agricola: beneficiari

Beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola sono gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno di competenza della prestazione, e quelli a tempo indeterminato assunti o licenziati nel corso dell’anno di riferimento dell’indennità stessa.

Pertanto, ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola per il 2023, e ai fini del calcolo della stessa con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto legge n. 61/2023, è richiesto che gli operai agricoli a tempo determinato risultino iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti all’anno 2023.

In relazione invece agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nel 2023, ai fini dell’applicazione dell’ammortizzatore sociale unico, è richiesto che nel medesimo anno abbiano prestato almeno un giorno di effettivo lavoro.

NOTA BENE: Il beneficio in argomento non trova applicazione nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, non accedono alla disoccupazione agricola ma alla NASpI.

Ma cosa succede se uno stesso lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro dipendente in settori diversi, compreso quello agricolo, ha avuto accesso all’ammortizzatore sociale unico sia in ragione del rapporto di lavoro dipendente agricolo che di quello non agricolo?.

In tali casi, al lavoratore che in ragione della prevalenza di attività di lavoro dipendente agricolo accede all’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023, ai fini del calcolo della prestazione di disoccupazione spettante, sono valorizzati solo i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico richiesti da aziende agricole e fruiti per effetto della sospensione del rapporto di lavoro agricolo.

Indennità di disoccupazione agricola: requisito contributivo

Ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, l’equiparazione al lavoro dei periodi di fruizione dell’integrazione al reddito è prevista dal comma 5 dell’articolo 7 del decreto legge n. 61/2023; da un’interpretazione meramente letterale, il beneficio in argomento inciderebbe esclusivamente sulle prestazioni di disoccupazione agricola spettanti ai richiedenti in possesso dei requisiti normativamente previsti, con particolare riferimento al requisito contributivo pari a 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e dall’anno precedente.

Ne deriva che resterebbero esclusi i lavoratori agricoli che, in conseguenza dell’emergenza alluvionale, hanno svolto nel 2023 un numero di giornate di lavoro effettivo che, sommate a quelle del 2022, non raggiungono le 102 giornate di lavoro totali richieste per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola.

Proprio per garantire tutele omogenee a tutti i lavoratori interessati, l’Istituto chiarisce invece che calcolerà l’ammortizzatore sociale unico anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, i cui periodi di fruizione saranno quindi equiparati al lavoro anche ai fini della ricerca del requisito contributivo di 102 giornate di lavoro richiesto per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023.

Modalità di calcolo e misura

L’indennità di disoccupazione agricola è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione entro il limite delle 365 giornate del parametro annuo di riferimento, dal quale sono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo e quelle non indennizzabili; per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite all’anno 2023, come detto, alle giornate di lavoro effettivo prestato dai lavoratori interessati sono aggiunti i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico di cui all’articolo 7 del decreto legge n. 61/2023.

NOTA BENE: Superato il limite di 182 giornate, l'ammortizzatore unico viene neutralizzato in quanto il totale delle giornate di lavoro, sommato a quelle già indennizzate ad altro titolo e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola, come detto non può superare il limite di capienza delle 365 giornate con riferimento all’anno 2023.

In relazione alla misura, l’indennità di disoccupazione agricola per gli operai agricoli a tempo determinato è pari al 40% della retribuzione di cui all’articolo 1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino ad un massimo di 150 giorni, a titolo di contributo di solidarietà.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità spetta per il 30% della retribuzione effettiva, senza alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà.

Per il calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico l’Istituto chiarisce che utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per lo stesso.

Pertanto, l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per l’anno 2023 sarà pari al 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di ammortizzatore sociale unico fruiti in conseguenza dell’emergenza alluvionale.

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