Discoteche e sale da ballo, al via le istanze per il contributo
Pubblicato il 01 giugno 2022
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Dal 6 al 20 giugno 2022 via alle domande per accedere al contributo a fondo perduto destinato ai titolari di discoteche e sale da ballo rimasti chiusi nel rispetto delle norme anti-contagio.
Con il provvedimento n. 71638 del 18 maggio 2022, in particolare, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto dell’istanza per il riconoscimento di detto contributo a fondo perduto. Si ricorda, infatti, che in base all’articolo 1, comma 1 del D.L. n.4/2022 convertito è stato disposto il rifinanziamento (20 milioni di euro per l'anno 2022) del fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all’articolo 2 del D.L. 73/2021, ai fini dell’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente l’attività individuata dal codice Ateco 2007 93.29.10 “Discoteche, sale da ballo, night club e simili” che, alla data del 27 gennaio 2022 risultava chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell’epidemia da covid-19. Ai fini dell’attuazione del citato articolo 1, comma 1 del D.L. n.4/2022 convertito, restano valide le disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 settembre 2021 con il quale sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione. Nello specifico, si tratta dei soggetti con partita Iva attivata prima del 27 gennaio 2022 che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 2007 “93.29.10”) ed erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19, previste dall’articolo 6, comma 2, del Dl n.221/2021.
L’istanza deve essere inviata, anche da un intermediario delegato, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Le risorse finanziarie saranno ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che avranno validamente presentato l’istanza, entro l’importo massimo di 25.000 euro per ciascuno, nel rispetto delle condizioni e dei limiti della regolamentazione UE del Temporary Framework. L’Agenzia comunicherà nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” l’importo del contributo riconosciuto, che verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza.
L’erogazione del contributo, al netto dell’eventuale importo da restituire, è effettuata mediante accredito sul conto corrente, identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al soggetto che ha richiesto il contributo, identificato con il relativo codice fiscale. Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento dei contributi, l’Agenzia verifica che il conto sul quale accreditare i bonifici, sia intestato o cointestato al richiedente, identificato con il codice fiscale.
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati. Qualora dai controlli emerge che il contributo è in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante irrogando le sanzioni di cui all'articolo 13, comma 5 del D.Lgs.471/1997 (dal 100% al 200%) e gli interessi dovuti (ai sensi dell’articolo 20 del DPR 602/1973). In caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale. Il soggetto che ha percepito un contributo (in tutto o in parte) “non spettante” - anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia - può sanare l’indebita percezione “restituendo spontaneamente” il contributo ed i relativi interessi nonché versando le sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’art.13 del DLgs.472/1997.
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