Contributo discoteche e sale da ballo, istanze dal 6 giugno 2022

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Contributo discoteche e sale da ballo, istanze dal 6 giugno 2022

Dal 6 al 20 giugno 2022 i titolari di discoteche e sale da ballo rimasti chiusi nel rispetto delle norme anti-contagio potranno presentare apposita istanza al fine di ottenere specifico contributo a fondo perduto.

Con il provvedimento n. 171638 del 18 maggio 2022, in particolare, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto dell’istanza per il riconoscimento di detto contributo. Si ricorda, infatti, che in base all’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 4/2022 convertito è stato disposto il rifinanziamento del fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all’articolo 2 del D.L. n. 73/2021 ai fini dell’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva che esercitano in modo prevalente l’attività individuata dal codice Ateco 2007 93.29.10 “Discoteche, sale da ballo, night club e simili” che, alla data del 27 gennaio 2022, risultava chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Ai fini dell’attuazione del citato articolo 1, comma 1 del D.L. n.4/2022 convertito, restano valide le disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 settembre 2021 con il quale sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione.

Soggetti interessati 

Sul piano soggettivo, il D.M. 9 settembre 2021 ha stabilito che possono beneficiare del contributo in esame i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione che alla data del 27 gennaio 2022 svolgono come “prevalente” - comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 633/1972 - un'attività individuata dal codice ATECO 2007 «93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili» e che alla medesima data risultava chiusa per effetto delle disposizioni di contenimento da Covid-19. La partita Iva deve essere stata attivata in data antecedente al 27 gennaio 2022. Tale requisito non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale i quali hanno attivato la partita Iva in data pari o successiva al 27 gennaio 2022 per continuare l’attività del de cuius o del soggetto cessato, titolare di partita IVA a tale data.

Di converso, il contributo in esame non spetta:

  • ai soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione dell’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche e integrazioni;
  • ai soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;
  • agli enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir;
  • agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir.

Informazioni contenute nell’istanza

  • il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
  •  nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita Iva del soggetto cessato;
  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
  • la dichiarazione di essere un soggetto diverso da quelli indicati dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto Mise del 9 settembre 2021, ovvero enti pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del Tuir;
  • la dichiarazione di aver attivato la partita Iva in data antecedente al 27 gennaio 2022 e di esercitare a tale data attività prevalente individuata dal codice ATECO 2007 “93.29.10”;
  • la dichiarazione di essere in possesso degli altri requisiti previsti al comma 2 dell’articolo 4 del D.M.;
  • l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;
  • la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza;
  • le dichiarazioni – rese dal richiedente – relative al non superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza e, nel caso in cui il soggetto si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, dagli altri soggetti con cui si trova nella suddetta situazione di controllo, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 della Comunicazione UE del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.

Modalità di trasmissione del modello

L’istanza dovrà essere presentata a partire dal prossimo 6 giugno e fino al 20 giugno, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni. Quest’ultimo dovrà essere in possesso di delega alla consultazione del cassetto fiscale del richiedente ovvero di delega al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Il richiedente può, inoltre, conferire all’intermediario specifica delega per la sola trasmissione telematica dell’Istanza: in tal caso, l’intermediario inserisce nell’Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa. L’Istanza, lo si ricorda, può essere predisposta mediante procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate.

A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una “prima ricevuta” che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.

Qualora l’istanza sia trasmessa da un intermediario, l’Agenzia delle Entrate invia al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa un'itanza o una rinuncia ad un'altra precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Si rammenta che nel termine del 20 giugno 2022 è, poi, possibile:

  • inviare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  • presentare la “rinuncia” all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario con delega.

Calcolo ed erogazione del contributo

L’Agenzia delle Entrate – una volta effettuate le consuete verifiche - procede a ripartire il contributo in egual misura per ciascun beneficiario, rapportando l’importo del finanziamento stabilito dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 4/2022 (20 milioni di euro per l'anno 2022) all’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli. L’ammontare massimo di contributo per ciascun beneficiario è di 25.000 euro nel rispetto delle condizioni e dei limiti della regolamentazione Ue del Temporary Framework. In particolare, l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al “minore” tra l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal richiedente in relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.

L’erogazione del contributo, al netto dell’eventuale importo da restituire, è effettuata mediante accredito sul conto corrente, identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al soggetto che ha richiesto il contributo, identificato con il relativo codice fiscale.

L’Agenzia comunica, al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito”, l’importo del contributo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo scarto dell’Istanza e i motivi che lo hanno determinato. Successivamente alla comunicazione dell’avvenuto mandato di pagamento o dello scarto dell’Istanza, viene messa a disposizione anche una “seconda ricevuta”, contenente l’esito della richiesta, al soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.

Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento dei contributi, l’Agenzia verifica che il conto sul quale accreditare i bonifici sia intestato o cointestato al richiedente, identificato con il codice fiscale.

Attività di controllo

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati. Qualora dai controlli emerga che il contributo è (in tutto o in parte) non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante irrogando le sanzioni di cui all'articolo 13, comma 5 del D.Lgs.471/1997 (dal 100% al 200%) e gli interessi dovuti (ai sensi dell’articolo 20 del DPR 602/1973). In caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale. Inoltre, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmessi – sulla base di protocolli d’intesa – dalle Entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima e al Ministero dell’Interno per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Restituzione del contributo

Il soggetto che ha percepito un contributo (in tutto o in parte) “non spettante” - anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia - può sanare l’indebita percezione “restituendo spontaneamente” il contributo ed i relativi interessi nonché versando le sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’art.13 del DLgs.472/1997. I versamenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con gli specifici codici tributo e le indicazioni forniti con apposita risoluzione.

Dichiarazione sostitutiva - Aiuti di stato

L’istanza – analogamente ad altri contributi - contiene le “dichiarazioni” relative al mancato superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali attualmente previsti dalla Sezione 3.1 (pari a 290.000 euro per il settore dell’agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per i settori diversi, a seguito della sesta modifica del Temporary Framework approvata con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021) occorre tenere conto di tutte le misure di aiuto ascrivibili alla Sezione 3.1 del Temporary Framework, ottenute dal richiedente e dall’eventuale impresa unica di cui fa parte, alla data di presentazione dell’istanza (escluso quindi il contributo che si sta richiedendo).

Successivamente il richiedente deve verificare se in relazione agli aiuti elencati all’articolo 1, comma 13 del D.L. n. 41/2021 (cd. regime "ombrello"), ha superato uno o più dei massimali previgenti (massimali previsti per gli aiuti ricevuti fino al 27 gennaio 2021 e massimali introdotti dal 28 gennaio 2021) e l’eccedenza va restituita in quanto non trova capienza negli altri massimali previgenti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework. Qualora il richiedente non debba restituire eccedenze di aiuti, deve barrare la casella A.1.

Importi da riversare

Nell’istanza è, infine, previsto un apposito riquadro da compilare nel caso in cui il beneficiario del contributo abbia superato uno o più dei massimali previgenti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework; in tal caso, l’eccedenza va “restituita” in quanto non trova capienza negli altri massimali previgenti. Infatti, nel caso il richiedente debba restituire eccedenze di aiuti, deve barrare la casella A.2, indicando negli appositi campi rispettivamente l'importo degli aiuti ottenuti in eccedenza che intende restituire mediante sottrazione dal contributo che verrà riconosciuto a seguito della presentazione dell'istanza e l'importo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea del 21 aprile 2004. Qualora, pur dovendo restituire eccedenze di aiuti, il richiedente non intenda sottrarre l’importo degli aiuti eccedenti dal contributo della istanza in esame, ad esempio perchè già restituito mediante riversamento in F24 o sottrazione da altri aiuti, non compila i predetti campi.

Nella casella presente in corrispondenza della lettera B) della dichiarazione sostitutiva, occorre indicare l’ammontare di aiuti residuo ancora fruibile relativamente alla Sezione 3.1, al lordo dell’importo degli aiuti eccedenti già restituiti alla data di presentazione dell’istanza, mediante riversamento con F24 ovvero mediante sottrazione da altri aiuti compreso il presente contributo. L’istanza può essere presentata solamente se il richiedente dispone di un ammontare di aiuti residuo sulla sezione 3.1 ancora fruibile.

Così, ad esempio, se il beneficiario esercita una attività per la quale la sezione 3.1 del Temporary Framework prevede un massimale di aiuti pari a 2.300.000 euro, e ha già ottenuto aiuti per 2.200.000:

  • qualora non debba restituire eccedenze di aiuti, barra la casella A.1 ed indica nella casella in corrispondenza della lettera B un importo di aiuti ancora fruibile pari a 100.000 euro;
  • se ha determinato eccedenze di aiuti (da dichiarare con il modello di autodichiarazione), ad esempio per 30.000 euro, barra la casella A.2 e, intendendo restituire mediante sottrazione dal presente contributo, indica nel campo “Importo aiuti da restituire la cifra di 30.000 euro, e indica nella casella in corrispondenza della lettera B un importo di aiuti ancora fruibile pari a euro 130.000;
  • se ha determinato eccedenze di aiuti (da dichiarare con il modello di autodichiarazione), ad esempio per 30.000 euro, barra la casella A.2 e, avendo già restituito mediante sottrazione da altri aiuti o mediante versamento con model lo F24, non valorizza il campo “Importo aiuti da restituire”, e indica nella casella in corrispondenza della lettera B un importo di aiuti ancora fruibile pari a euro 130.000.

In fase di ripartizione delle risorse finanziarie stanziate e di determinazione del contributo spettante al richiedente, ai fini del rispetto del massimale previsto dalla Sezione 3.1, l’Agenzia considera l’importo residuo di aiuti fruibile indicato nell'istanza. Successivamente l'Agenzia eroga mediante accreditamento su conto corrente il contributo riconosciuto, sottratto l’eventuale importo da restituire indicato nell’istanza. Qualora l’importo del contributo riconosciuto sia inferiore all'importo totale da restituire, il contributo non viene erogato e l'importo spettante viene interamente ascritto a restituzione degli aiuti eccedenti.

Impresa unica

Qualora il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, va barrata la casella di cui al punto F) della dichiarazione sostitutiva e va compilato il quadro “A” per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo. Si ricorda che per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni:

  1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa unica”.

Struttura del modello

Nella tabella che segue si riepilogano le modalità di compilazione dell’istanza.

Soggetto richiedente

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.).

Se il richiedente è un “erede” che ha attivato una partita Iva per proseguire l’attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA/9), oltre al suo codice fiscale occorre barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius” e indicare, nell’apposito campo, il codice fiscale del de cuius.

Se il richiedente è un soggetto che ha posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo) oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione” e indicare, nel campo “Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata”, la partita IVA del soggetto confluito.

Rappresentante firmatario

Nel riquadro va indicato:

• se il richiedente è un soggetto “diverso” da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la domanda (es. rappresentante legale società), inserendo il codice “1” nella casella “Codice carica”;

• se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore o interdetto, inserendo il codice “2” nella casella “Codice carica”.

Requisiti

Nel riquadro il richiedente deve:

      • barrare la casella attestante che il richiedente è un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo;
      • barrare la casella attestante barrata la casella attestante che il soggetto ha attivato partita IVA in data antecedente al 27 gennaio 2022, e che a tale data esercita attività prevalente, comunicata con modello AA7 o AA9 all’Agenzia delle entrate, individuata dal codice ATECO 2007 “93.29.10”;
      • barrare la casella attestante il possesso degli altri requisiti previsti.

Iban

Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente.

Rinuncia

contributo

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto può presentare una rinuncia utilizzando lo stesso modello dell’istanza nel quale deve “barrare” la casella relativa alla rinuncia.  In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato).

La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo spettante e deve essere trasmessa entro il termine per la presentazione dell’istanza (20 giugno 2022).

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il soggetto richiedente i contributi o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework.

 

Quadro Normativo

- AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO N. 171638 DEL 18 MAGGIO 2022;

- AGENZIA DELLE ENTRATE – ISTRUZIONI ISTANZA CONTRIBUTO;

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO DEL 9 SETTEMBRE 2021;

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