Disciplina Unioni civili

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Disciplina Unioni civili

Le unioni civili costituiscono una specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione che viene a formarsi a seguito di dichiarazione prestata da due persone maggiorenni dello stesso sesso di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

Il nuovo istituto è disciplinato nel testo della proposta di legge recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, definitivamente approvata dal Parlamento l’11 maggio 2016 ed attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dopo l’apposizione della firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A seguire, un primo esame delle principali novità riferite alla disciplina di questa peculiare formazione sociale.

Costituzione Unione civile 

Come anticipato, ai sensi del comma 1 dell’articolo unico costitutivo della nuova normativa, per instaurare un’unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso devono prestare dichiarazione, alla presenza di due testimoni, di fronte all'ufficiale di stato civile.

Spetta a quest’ultimo, quindi, provvedere alla registrazione degli atti dell’unione nell'archivio dello stato civile.

Cause impeditive 

Nel provvedimento vengono elencate le cause impeditive alla relativa costituzione:

  • Il fatto che sussista, per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • la condizione di interdizione di una delle parti per infermità di mente;
  • la sussistenza, tra le parti, dei rapporti di parentela, affinità, adozione disciplinati all’articolo 87, primo comma del Codice civile, espressamente individuati come impeditivi anche per contrarre matrimonio;
  • la condanna definitiva di una delle parti per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

In presenza di una di queste cause impeditive l'eventuale unione tra persone dello stesso sesso è da considerare nulla.

Espressa estensione 

Alle unioni civili, inoltre, vengono espressamente indicate come applicabili le disposizioni di cui ai seguenti articoli del Codice civile dedicati al matrimonio:

  • 65 (Nuovo matrimonio del coniuge);
  • 68 (Nullità del nuovo matrimonio);
  • 119 (Interdizione);
  • 120 (Incapacità di intendere e volere),
  • 123 (Simulazione):
  • 125 (Azione del Pubblico ministero);
  • 126 (Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio);
  • 127 (Intrasmissibilità dell'azione);
  • 128 (Matrimonio putativo);
  • 129 (Diritti dei coniugi in buona fede);
  • 129-bis (Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo).

Impugnazioni 

In particolare, viene previsto che l'unione civile che sia costituita in violazione di una delle cause impeditive sopra indicate ovvero in violazione dell'articolo 68 del Codice civile (Nuovo matrimonio del coniuge), può essere impugnata da ciascuna delle parti, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale.

L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra, non può essere impugnata finché dura l'assenza.

In ogni caso, è legittimata ad impugnare l’unione la parte il cui consenso:

  • sia stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa;
  • sia stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altra parte.

L'azione è impedita se vi sia stata coabitazione per un anno dopo la cessazione della violenza o delle cause che hanno determinato il timore ovvero dopo che sia stato scoperto l'errore.

Inoltre, l’errore sulle qualità personali della parte è ritenuto essenziale qualora, considerate le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

  • l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;
  • le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del Codice civile (esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione; dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; condanna per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni).

L’impugnazione del matrimonio o dell’unione civile può essere esperita dalle parti in qualunque tempo.

Inoltre viene precisato che nell’ipotesi in cui viene opposta la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata in un eventuale contenzioso.

Certificazione e cognome 

Il documento attestante la costituzione dell'unione civile certifica l’unione medesima tra persone dello stesso sesso.

Lo stesso deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

Nell’ambito della dichiarazione all'ufficiale di stato civile è inoltre possibile che le parti stabiliscano di assumere, per la durata dell'unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi oppure anche di anteporre o posporre al cognome comune il cognome di ognuna delle parti.

Diritti e doveri 

A seguito della costituzione dell’unione le parti acquistano gli stessi diritti e i medesimi doveri quali:

  • l’obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione;
  • Il dovere di contribuzione di entrambe le parti, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, ai bisogni comuni.

Viene, altresì prescritto che i partner dell’unione concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuno di essi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Regime patrimoniale 

Se non viene specificata una diversa convenzione, il regime patrimoniale dell’unione è individuato dalla normativa nella comunione dei beni.

Relativamente alle eventuali convenzioni patrimoniali, per quel che concerne la forma, la modifica, la simulazione e la capacità per la relativa stipula, è stata prevista l’espressa applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 162, 163, 164 e 166 del Codice civile sulle convenzioni matrimoniali.

Viene, inoltre, espressamente prescritto che le parti non possano derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile.

Esplicitamente applicabili, altresì, le norme di cui alle sezioni II (Del fondo patrimoniale), III (Della comunione legale), IV (Della comunione convenzionale), V (Del regime di separazione dei beni) e VI (Dell'impresa familiare) del capo VI del titolo VI del libro primo del Codice civile.

Sostegno, interdizione e inabilitazione 

Ammessa la possibilità per il giudice, quando la condotta di una parte dell'unione sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro soggetto, di adottare, su istanza di parte, uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del Codice civile (Ordini di protezione).     

Tra le altre previsioni, si segnala la norma ai sensi della quale, nell’eventuale scelta dell’amministratore di sostegno di una delle due parti dell’unione, il giudice tutelare preferisce, se possibile, l’altra parte dell'unione civile.

Inoltre, l’istanza di interdizione o di inabilitazione possono essere promosse anche da una parte dell'unione civile, la quale ha poi la facoltà di chiederne la revoca quando ne cessa la causa.

Al comma 16 dell’articolato è poi prescritto che la violenza sia causa di annullamento di un eventuale contratto anche quando il male minacciato riguardi la persona o i beni dell'altra parte dell'unione costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

Indennità per recesso e TFR 

Tra gli aspetti di particolare rilievo si segnala la previsione secondo cui nell’ipotesi di morte della parte prestatrice di lavoro, le indennità indicate nel Codice civile agli articoli 2118 in caso di recesso dal contratto a tempo indeterminato e all’articolo 2120 sul trattamento di fine rapporto, devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.

La prescrizione, viene sancito, rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.

Inoltre, all'unione si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII (Degli alimenti) del libro primo del Codice civile, nonché gli articoli 116, primo comma (Matrimonio dello straniero nello Stato), 146 (Allontanamento dalla residenza familiare), 2647 (Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni), 2653 (Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti), primo comma, numero 4), e 2659 (Nota di trascrizione) del Codice civile.

Clausola generale 

A seguire, il comma 20 dell’articolo unico prevede che, al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Questa disposizione – viene precisato - non si applica alle norme del Codice civile non espressamente richiamate nel testo della legge, nonché alle disposizioni di cui alla Legge n. 184/1983 sul diritto del minore ad una famiglia.

Successioni 

Alle parti dell'unione civile – viene, altresì, prescritto - si applicano le disposizioni previste dal capo III (Dell’indegnità) e dal capo X (Dei legittimari) del titolo I, dal titolo II (Delle successioni legittime) e dal capo II (Della collazione) e dal capo V-bis (Del patto di famiglia) del titolo IV del libro secondo del Codice civile.

Scioglimento Unione civile 

Morte o dichiarazione di morte presunta 

Per quanto riguarda lo scioglimento della formazione sociale dell’unione civile viene prescritto, innanzitutto, che lo stesso si determina in conseguenza di morte o di dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile.

Casi di cui alla Legge n. 898/1970 

Inoltre, si prevede che l’unione civile si sciolga nei casi espressamente previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della Legge n. 898/1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).

Ed ossia:

  • 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio (e quindi dopo la costituzione dell’unione), l'altro coniuge (parte) venga condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 (Incesto) del Codice penale e per uno dei delitti di violenza sessuale ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo 582 (Lesione personale), quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli 570 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare), 572 (Maltrattamenti contro familiari o conviventi) e 643 (Circonvenzione di persone incapaci) del Codice penale, in danno del coniuge o di un figlio;

  • 2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;

e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

Manifestata volontà 

Inoltre, per espressa previsione, l'unione civile può sciogliersi quando le parti abbiano manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile.

In questo caso, la domanda di scioglimento può essere proposta dopo che siano decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

Rettifica attribuzione del sesso

Tra le altre cause di scioglimento dell'unione civile viene, infine, indicata anche la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.

Per contro, nel caso di rettificazione anagrafica di sesso che intervenga nell’ambito di una coppia sposata, viene prescritto che alla rettificazione medesima, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Norme applicabili e varie modifiche a Codice civile

Per quanto compatibili, allo scioglimento dell’unione si applicano, poi, le norme, anche procedurali, previste in tema di scioglimento del matrimonio di cui agli articoli 4, 5, primo comma e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della Legge n. 898/1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché le disposizioni di cui al titolo II (Dei procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone) del libro quarto del Codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 (sulla negoziazione assistita) del Decreto legge n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 162/2014.

Tra le altre modifiche introdotte dal nuovo testo, si segnala la novella dell’articolo 86 del Codice civile sulla libertà di stato ai sensi del quale “Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente”; al testo dell’articolo, in particolare è inserita, dopo le parole “da un matrimonio”, l’espressione “o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Parimenti, all’articolo 124 del medesimo codice, sul vincolo di precedente matrimonio, e secondo cui “Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata”, dopo le parole “impugnare il matrimonio” sono inserite le seguenti “o l'unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Delega a Governo

Oltre alle previsioni fin qui illustrate, la proposta di legge contiene anche una delega al Governo volta all’adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, di uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso che rispetti i seguenti princìpi e criteri direttivi:

  • adeguamento alle previsioni contenute nella nuova legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
  • modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, con previsione dell'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
  • modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la nuova legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

Inoltre, entro due anni dall’operatività di ciascuno dei decreti legislativi in oggetto, il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi citati.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Nel testo del provvedimento è, infine, previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vengano stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi delegati sopra citati.

In ogni caso, viene prescritto che le disposizioni della nuova legge relative alle unioni civili, specificamente contenute dai commi 1 a 34 dell’articolo unico, acquistino efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

 

Quadro Normativo

Camera dei deputati – Proposta di legge su unioni civili e convivenze di fatto approvata l’11 maggio 2016

Legge n. 898 del 1 dicembre 1970

Decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014

Legge n. 162 del 10 novembre 2014

Legge n. 184 del 4 maggio 1983

Codice civile

Codice di procedura civile

      

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