Disciplina Cfc Chiarimenti
Pubblicato il 05 agosto 2016
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Le novità in materia di disciplina delle società a fiscalità privilegiata (Controlled foreign companies o Cfc rule) introdotte nel nostro ordinamento dal decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015) e più recentemente dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) sono oggetto della corposa circolare n. 35/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 4 agosto 2016.
Con la suddetta circolare vengono, in particolare, esaminate le novità del Dlgs 147/15 in materia di:
- tassazione degli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata (articolo 3),
- sulla disciplina antielusiva delle imprese estere controllate (articolo 8),
- sulle liste di Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (articolo 10)
- sulla disciplina del credito per le imposte pagate all’estero (articolo 15).
Le tematiche sono affrontate anche alla luce delle successive modifiche normative apportate, prima, dalla legge di Stabilità 2015 e, poi, dalla legge di Stabilità 2016, che hanno implicazioni sia ai fini del regime di tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle società controllate, sia ai fini della tassazione degli utili provenienti da regimi fiscali privilegiati, comunemente definiti paradisi fiscali.
Regime fiscale delle Cfc
La disciplina delle Cfc dispone un regime di tassazione per trasparenza, in capo al socio residente in Italia, dei redditi realizzati dalle sue controllate estere, indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi.
L'evoluzione del quadro normativo suddetto impone di distinguere i criteri applicabili fino al 31 dicembre 2014, quelli adottabili per l'esercizio 2015 e quelli validi a partire dal 1° gennaio 2016.
Regole in vigore dal 1° gennaio 2016
La legge di Stabilità per il 2016 ha ulteriormente rivisto l'articolo 167 del Tuir, che ora sancisce che “I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”.
Questa nuova impostazione prescinde dall'esistenza di un adeguato scambio di informazioni tra l'Italia e il Paese di volta in volta interessato.
Il criterio del livello di tassazione nominale inferiore al 50% di quello previsto in Italia si basa su una esigenza di semplificazione che spinge così all'automatica corrispondenza tra l'applicazione della Cfc rule e l'assoggettamento ad un regime fiscale privilegiato, senza attendere l'aggiornamento degli elenchi black list da parte del ministero.
Ciò presuppone un controllo costante da parte del socio residente in Italia che deve sempre essere a piena conoscenza dell'aliquota nominale del Paese di localizzazione della sua controllata.
Ai fini del confronto tra i livelli di tassazione nominale, chiarisce la circolare 35/E/2016 che per quanto riguarda il livello italiano, questo deve essere calcolato sulla base dell’aliquota Ires vigente – senza considerare addizionali – oltre che dell’aliquota Irap (3,9%). Specularmente, per quello estero, rilevano le aliquote delle imposte sui redditi, definendo sempre un’aliquota media laddove l’imposta si applichi in modo progressivo a scaglioni.
Il vantaggio di un criterio unico di valutazione associato all'abbandono del metodo delle liste, è che l'individuazione dell'ambito territoriale della disciplina Cfc diviene, per così dire, “automatico” e ogni socio deve procedere con il cosiddetto “fai da te”.
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