Disabilità. Nuovo collocamento mirato: cosa cambia per i datori di lavoro
Pubblicato il 21 marzo 2022
In questo articolo:
- Linee guida: azioni e proposte
- Linee guida: buone pratiche
- Linee guida: soggetti target
- Linee guida: adempimenti dei datori di lavoro
- Linee guida: servizi più efficienti
- Linee guida: posti di lavoro e accomodamenti ragionevoli
- Linee guida: responsabile dell’inserimento lavorativo per le persone con disabilità
- Banca dati del collocamento obbligatorio mirato
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Pubblicate nella sezione Pubblicità Legale del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le "Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità", adottate con Decreto Ministeriale n. 43 dell'11 marzo 2022.
Le Linee guida erano state presentate, unitamente alla Banca dati del collocamento obbligatorio mirato, in conferenza stampa dal Ministro del Lavoro, Andrea Orlando e dalla Ministra per le Disabilità, Erika Stefani lo scorso 16 marzo.
Obiettivo dei Ministeri è avviare un percorso di collaborazione e di condivisione interistituzionale finalizzato a rendere più efficiente e organico il sistema di inclusione lavorativa per i disabili, in linea con le priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità e con gli obiettivi della Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 presentata dalla Commissione Europea.
Linee guida: azioni e proposte
Il documento si articola in 9 capitoli e 3 allegati. Di questi si segnala, per quanto di più stretto interesse per i datori di lavoro:
- il capitolo 3, in cui viene ricostruito l’iter procedimentale che il datore di lavoro deve seguire per l’assunzione della persona con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999 e le modalità operative del servizio per il collocamento mirato destinate a imprese ed enti;
- il capitolo 7, in cui si analizzano le caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli da adottare;
- il capitolo 8, nel quale si promuove la figura del responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro anche in forma consulenziale per le PMI.
Linee guida: buone pratiche
Le Linee guida rappresentano, in realtà, solo un primo tassello per l'avvio del nuovo sistema di collocamento mirato delle persone con disabilità.
Si prevede che il Ministero del lavoro, in collaborazione con ANPAL, effettui un monitoraggio annuale della loro attuazione, avvalendosi anche delle informazioni contenute nella Piattaforma dedicata alla raccolta delle buone prassi di inclusione lavorativa delle persone con disabilità (capitolo 9 delle Linee guida). I risultati di tale monitoraggio confluiscono nel rapporto biennale sull’attuazione delle misure della legge n. 68/1999.
Un decreto direttoriale, da emanarsi entro 120 giorni dall’adozione delle Linee guida, definirà le modalità di realizzazione e gestione della piattaforma.
Inoltre, nei prossimi 18 mesi, verrà effettuata una verifica sulla permanenza degli iscritti da più di 24 mesi nelle liste del collocamento obbligatorio, per comprendere le cause della loro perdurante condizione di disoccupazione e il numero di offerte di lavoro agli stessi presentate.
Linee guida: soggetti target
Gli interventi delle Linee guida sono diretti a:
- giovani con disabilità non ancora in età da lavoro o ancora all'interno del sistema d'istruzione, che saranno "accompagnati" in un percorso di inclusione sociale e di integrazione lavorativa;
- coloro che accedono per la prima volta alle liste del collocamento obbligatorio o sono iscritti da non oltre 24 mesi;
- disoccupati da oltre 24 mesi e persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo dimissioni, licenziamenti o lunghi periodi di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o riabilitazione.
Linee guida: adempimenti dei datori di lavoro
Il capitolo 3 delle Linee guida ricorda gli obblighi e le modalità di assunzione per i datori di lavoro, privati e pubblici, di lavoratori con disabilità.
In particolare, si fa presente che per entrambi vige l'obbligo di assumere lavoratori con disabilità nella misura:
a) del 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) di 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) di 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Le modalità delle assunzioni obbligatorie e gli adempimenti dei datori di lavoro (ampiamente dettagliati nelle Linee guida) si differenziano invece in base al settore di appartenenza.
Due aspetti è opportuno evidenziare:
- il rinnovato ruolo dei Centri per l’impiego, che dovranno assicurare un servizio dedicato di accoglienza ed assistenza per i datori di lavoro (soggetti e non agli obblighi della legge 68 del 1999). Tale servizio dovrà svolgere un’attività di consulenza, in particolare, in ordine agli adempimenti cui il datore di lavoro è tenuto, alle agevolazioni spettanti nonché un’attività informativa centrata sulla illustrazione delle qualifiche disponibili presso il servizio, sulle eventuali richieste di accomodamenti ragionevoli realizzabili dal datore di lavoro e sui percorsi formativi attivati con i patti di servizio o in altra forma, al fine del proficuo inserimento lavorativo della persona con disabilità nel contesto lavorativo dell’azienda;
- il ruolo rilevante svolto dal responsabile dell’inserimento lavorativo, qualora sia stata istituita la relativa funzione da parte del datore di lavoro, che avrà anche il compito di interfacciarsi con il servizio collocamento mirato sia laddove il datore di lavoro intenda procedere a nuove assunzioni sia ai fini dell’ottimizzazione delle condizioni lavorative di persone con disabilità già occupate in azienda.
Linee guida: servizi più efficienti
I servizi per il collocamento mirato rivolti ai datori di lavoro pubblici e privati dovranno:
- una volta che il datore di lavoro abbia presentato una richiesta di avviamento nominativa nel termine di legge, nei successivi 30 giorni, verificare la sussistenza delle condizioni che consentano l’avviamento con particolare attenzione al profilo della compatibilità delle mansioni assegnate con le risultanze della diagnosi funzionale e della valutazione bio-psichico-sociale della persona con disabilità;
- a fronte di una richiesta di convenzione effettuata tempestivamente (ovvero entro i 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione), fissare la stipula della convenzione entro i successivi 30 giorni;
- se il datore di lavoro ha presentato richiesta di assunzione numerica anche tramite il prospetto, assicurare che lo stesso non sarà chiamato a rispondere della mancata copertura della quota d’obbligo qualora il servizio non proceda tempestivamente ad avviare il lavoratore, fatta salva l’ipotesi di rifiuto da parte del datore di lavoro di concordare la qualifica.
Linee guida: posti di lavoro e accomodamenti ragionevoli
Le Linee guida sottolineano l'importanza che i Centri per l’impiego potenzino le competenze specifiche dei propri operatori necessarie ad una adeguata analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro, al fine di facilitare gli scambi e l’interazione con le aziende e i datori di lavoro.
Con riguardo poi agli accomodamenti ragionevoli, che il datore di lavoro deve adottare salvo non siano eccessivamente onerosi, si rimarca l'utilità del lavoro agile nella sua duplice veste di modalità di lavoro ed accomodamento ragionevole per le persone con disabilità.
Linee guida: responsabile dell’inserimento lavorativo per le persone con disabilità
Grande risalto viene dato alla figura del responsabile dell’inserimento lavorativo che si auspica venga istituito anche nei contesti aziendali privati non ancora soggetti ad obbligo di legge, con ricorso eventualmente a consulenze esterne nelle realtà di minori dimensioni.
Il responsabile dell’inserimento lavorativo, con competenze specifiche, partecipa alla predisposizione del progetto personalizzato di inserimento lavorativo.
Banca dati del collocamento obbligatorio mirato
Da ultimo è il caso di ricordare che il Ministero del Lavoro ha istituito la Banca dati del collocamento obbligatorio mirato. Il decreto 29 dicembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2022) ha definito i dati da trasmettere e le altre modalità attuative nonchè la semplificazione degli adempimenti in materia di assunzioni mirate per persone diversamente abili.
Per rendere operativa la Banca dati, il Ministero del lavoro ha avviato interlocuzioni con INPS e INAIL ed è in procinto di attivare anche un tavolo con le Regioni.
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