Disabili, sul 36% meno barriere
Pubblicato il 02 agosto 2008
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Con due risoluzioni, la n. 335 e la 336 del 1° agosto 2008, il Fisco rilascia chiarimenti in merito alle detrazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico.
Con la risoluzione n. 335/E/2008, si stabilisce che la detrazione del 55% spetta già a decorrere dal periodo d’imposta in cui vengono versati gli acconti dei lavori, anche in presenza di intervento non ultimato. La detrazione in questione è stata introdotta dalla Finanziaria 2007 e ripresa dalla Manovra per il 2008. Secondo le Entrate il contribuente potrà detrarre le spese per gli interventi sul risparmio energetico iniziati nel 2007 e ultimati nel 2008. Cioè, i pagamenti effettuati dai privati e lavoratori autonomi nel 2007 per le spese agevolate sono detraibili per un terzo del 55% nelle dichiarazioni relative al 2007 (730/2008 o Unico PF 2008).
Con la risoluzione n. 336/E/2008, si acconsente alla detrazione del 36% per le spese di installazione di un montascale necessario all’eliminazione delle barriere architettoniche presenti in un condominio. La detrazione competerà, nel limite di spesa di 48mila euro, al condomino disabile che ha sostenuto integralmente le spese suddette.
- ItaliaOggi, p. 34 – La detrazione del 55% spetta già con l’acconto – Poggiani
- ItaliaOggi, p. 34 – Montascale con benefici del 36% – Bongi
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