Diritto UE. Rimborsi Iva in altro Stato, termine per richieste aggiuntive
Pubblicato il 03 maggio 2019
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In caso di pagamento dell’Iva in altro Stato membro, il termine di un mese stabilito per l’invio delle richieste aggiuntive non è decadenziale.
La Corte di giustizia Ue, con sentenza causa C-133/18 del 2 maggio 2019, afferma che l’eventuale superamento del termine non porta alla perdita del diritto di regolarizzare la richiesta di rimborso, mostrando in sede di causa le ragioni della propria pretesa.
In discussione, nella causa in parola, l’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9 (contenente le regole per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto): viene chiesto se il termine di un mese previsto per l'invio delle informazioni aggiuntive richieste dallo Stato membro del rimborso rappresenti un termine di decadenza, e quindi, se il suo superamento senza fornire riscontro comporti la perdita per il contribuente della possibilità di regolarizzare la propria richiesta di rimborso fornendo, dinanzi al giudice nazionale, le informazioni aggiuntive come prova della sussistenza del proprio diritto al rimborso dell’Iva.
La Corte Ue ricorda che, in base alla direttiva Iva, il soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui effettua acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati dall’imposta ha il diritto al rimborso dell’imposta nella misura in cui i beni e i servizi siano utilizzati per le operazioni relative alle attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva Iva, effettuate al di fuori dello Stato membro in cui l’imposta è dovuta o assolta, che darebbero diritto a detrazione se fossero effettuate nello Stato membro medesimo.
Inoltre, il diritto a detrazione e, quindi, al rimborso costituisce parte integrante del meccanismo dell’Iva e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni.
Termine per fornire informazioni aggiuntive non è decadenziale
Circa le modalità di esercizio del diritto al rimborso dell’IVA, viene chiesto al contribuente di presentare, nel proprio Stato di stabilimento, la richiesta di rimborso entro il termine previsto dalla disposizione medesima, e di fornire tutte le informazioni richieste.
Poiché dalla norma non si evince se il termine fissato sia decadenziale o meno, si rileva che nell’art. 20 in commento non sono presenti le parole “al più tardi”, diversamente dall'articolo 15 della stessa direttiva (secondo cui la richiesta di rimborso va presentata “al più tardi” il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento). Da ciò discende che il termine previsto nell’art. 20 non ha natura decadenziale.
Si osserva, inoltre, come la richiesta di informazioni aggiuntive può essere rivolta a persone distinte dal soggetto passivo e la mancata o la tardiva risposta da parte di dette persone determinerebbe per il contribuente la perdita del proprio diritto al rimborso dell’Iva, pur nell’impossibilità di influenzare l’inoltro della risposta.
Di conseguenza, il termine di un mese previsto dall’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9 ai fini dell’inoltro, allo Stato membro di rimborso, delle informazioni aggiuntive dallo stesso richieste non costituisce un termine di decadenza, che implichi l’impossibilità, in caso di tardiva o di omessa risposta, per il soggetto passivo di regolarizzare la propria domanda di rimborso mediante la produzione, direttamente al giudice nazionale, delle informazioni aggiuntive idonee a comprovare la sussistenza del proprio diritto al rimborso dell’Iva.
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