Diritto di precedenza. La soluzione dei CdL per evitare dubbi interpretativi
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 24 aprile 2015
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Con comunicato stampa del 21 aprile 2015, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha proposto una soluzione per evitare dubbi interpretativi in merito al diritto di precedenza dei contratti a termine.
Infatti, l’interpretazione restrittiva della normativa da parte dell’INPS può escludere dalla fruizione dei benefici contributivi molte imprese e il CNO ha proposto la riformulazione della norma all’interno del decreto di riforma delle tipologie contrattuali in discussione alle Camere.
Nel documento tecnico presentato alla Camera ed al Senato, il Consiglio ha proposto l’aggiunta del comma 5, all’art. 22 della bozza di decreto che sancisca definitivamente che la manifestazione di volontà del lavoratore è costitutiva del diritto di precedenza per cui, in assenza di tale volontà il datore di lavoro è legittimato ad assumere comunque altri lavoratori che abbiamo le stesse mansioni di coloro che potenzialmente hanno maturato un diritto di precedenza all’assunzione.
D’altra parte, si legge nel comunicato, appare chiaro che:
- non si possa configurare la violazione del diritto di precedenza laddove lo stesso non sia stato preventivamente attivato dal relativo titolare;
- la manifestazione di volontà del lavoratore costituisca elemento costitutivo del diritto di precedenza;
- il decorso infruttuoso del tempo assegnato al lavoratore per l’attivazione del diritto di precedenza generi la decadenza dall’esercizio dell’azione dello stesso.
Tuttavia di diverso avviso è l’INPS che con le circolari n. 137/2012, 111/2013 e 17/2015, nel precisare che la fruizione delle agevolazioni contributive sono subordinate ai requisiti introdotti dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92, ha ritenuto che il diritto di precedenza suindicato operi opelegis e cioè senza alcuna necessità di opzione da parte del lavoratore.
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