Direttore lavori Norme antisisma da rispettare

Pubblicato il



Direttore lavori Norme antisisma da rispettare

Il progettista e direttore dei lavori è tenuto a garantire che gli stessi siano eseguiti a regola d’arte.

Ciò sulla scorta del contratto che lega il professionista al committente, avendo egli l’obbligo di garantire che l’esecuzione dei lavori sia non solo conforme a quanto previsto dal capitolato ma anche alle regole della tecnica.

Qualora, quindi, allo stesso venga affidata la cura di un tipo di intervento avente carattere strutturale, come nel caso di lavori di incamiciatura di alcuni pilastri, con effetto sullo stato di tensione di questi, sussiste in capo al medesimo l’obbligo giuridico di osservare la normativa antisismica vigente che implichi l’accertamento della consistenza dei pilastri sui quali eseguire l’intervento.

Anche qualora, poi, si tratti di un intervento di miglioramento, sul professionista graverebbe comunque l’obbligo di svolgere le indagini concernenti la sicurezza statica dei pilastri, per come prescritto nel D.m 16 gennaio 1996 anche per quanto riguarda gli interventi di adeguamento.

Palazzo crollato Sisma L’Aquila

E’ quanto sottolineato dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 36285 del 1° settembre 2016, pronunciata nell’ambito di un processo penale a carico di un professionista, incaricato come progettista e direttore dei lavori rispetto a delle opere riferite ad un palazzo a L’Aquila, crollato a seguito del drammatico sisma del 2009 cagionando la morte di diverse persone.

Avverso la decisione di secondo grado, con la quale l’imputato era stato condannato ad un anno e dieci mesi di reclusione, quest’ultimo aveva fatto ricorso dinanzi ai giudici di legittimità.

La Suprema corte, in particolare, dopo aver respinto i motivi di doglianza dallo stesso prospettati per quanto riguarda la posizione di garanzia e l’identificazione della condotta colposa a sua carico, ha ritenuto, per contro, fondato l’assunto del ricorrente attinente all’accertamento del nesso causale.

Nel dettaglio, è stato evidenziato che senza dubbio gravasse sul direttore dei lavori l’obbligo di eseguire gli adempimenti funzionali alla conformità alla normativa antisismica dell’opera per cui era stato incaricato. Inoltre, è stato ritenuto che la condotta colposa ascritta al tecnico fosse stata ben individuata dalla corte di merito: egli non aveva osservato le norme antisismiche pur attestando che le opere fossero rispondenti alle disposizioni edilizie, urbanistiche e di sicurezza vigenti.

Reati omissivi impropri Nesso causale

Tuttavia, per la Corte la sentenza impugnata era del tutto carente in merito all’accertamento dell’esistenza della relazione causale tra l’evento e l’omissione accertata, trattandosi, nella specie, di reato omissivo improprio.

E’ stato sul punto ricordato il principio secondo cui nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi delle caratteristiche del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto.

La decisione, conseguentemente, è stata annullata con rinvio alla Corte d’appello per un nuovo esame di merito.

 

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito