Differimento udienza scaduto il termine di costituzione? No a rimessione in termini
Pubblicato il 04 febbraio 2020
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Se il differimento della prima udienza di comparizione interviene una volta scaduto il termine per la costituzione del convenuto, non si determina alcuna rimessione in termini.
Restano infatti ferme le decadenze già maturate a carico del convenuto, ai sensi dell’articolo 167 c.p.c.
E’ sulla base di questo principio che la Corte di cassazione, con sentenza n. 2138 del 3 febbraio 2020, ha rigettato una doglianza sollevata nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Termine del convenuto è scaduto? Ferme le decadenze maturate
L’opposto, in particolare, lamentava che si fosse determinata l’interruzione del giudizio in primo grado, in considerazione della cancellazione dall’albo avvocati del proprio difensore.
Non aveva considerato, tuttavia, che il termine per la sua tempestiva costituzione era già ampiamente scaduto quando era stato disposto, dal giudice istruttore, il differimento della prima udienza di comparizione, mentre l’evento interruttivo, ossia la cancellazione del legale dall'albo avvocati, si era determinato solo successivamente.
Per questo, i giudici della Terza sezione civile hanno ritenuto infondato il suo ricorso, confermando le conclusioni già rese in sede di gravame.
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