Diffamazione a mezzo Facebook, esclusa senza la verifica dell’IP

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Diffamazione a mezzo Facebook, esclusa senza la verifica dell’IP

E’ stato ritenuto fondato, dalla Corte di cassazione, il ricorso di un imputato contro la sentenza di merito che aveva sancito la sua condanna per diffamazione, a seguito della diffusione, su Facebook, di un messaggio che aveva offeso la reputazione di un sindaco.

Condanna di merito poi ribaltata

La Corte di appello aveva ritenuto che il messaggio fosse riferibile al ricorrente sulla base di diversi indizi, quali la provenienza da un profilo Facebook che riportava il suo nome e cognome e che, dunque, era stato reputato appartenere al medesimo, la natura dell'argomento di discussione del forum di interesse dell’imputato, la circostanza che non risultava che lo stesso avesse mai lamentato che altri avessero usato il suo nome e cognome abusivamente, né avesse mai denunciato alcuno per furto di identità.

Rivolgendosi alla Suprema corte, il ricorrente aveva impugnato la decisione sottolineando che la relativa motivazione non prendeva in considerazione il dato, dallo stesso rilevato con i motivi di appello, dell'omessa verifica da parte dell'accusa dell'indirizzo IP di provenienza della frase diffamatoria, nonché la mancanza della prova fornita attraverso i cd. file di log, contenenti tempi e orari della connessione.

Lo stesso, infine, aveva anche evidenziato che nelle indagini svolte in origine dalla parte civile, l'indirizzo IP individuato era risultato intestato a diverso profilo Facebook, sul quale scrivevano numerosi utenti.

Cassazione: motivazione insufficiente

Impugnazione ritenuta fondata dalla Corte di cassazione la quale, con la sentenza n. 5352 del 5 febbraio 2018, ha sottolineato come la motivazione resa in sede di appello non si fosse confrontata, in realtà, con le specifiche doglianze sollevate dalla difesa.

In definitiva – chiosa la Quinta sezione penale - la sentenza di appello aveva optato “per una motivazione insufficiente” nei confronti del prospettato dubbio relativo all'eventualità che terzi avessero potuto utilizzare il nickname dell'imputato, “mal utilizzando il criterio legale di valutazione della prova” quanto alla convergenza, concordanza e precisione degli indizi posti a base della ritenuta responsabilità del ricorrente.

Disposto, conseguentemente, l’annullamento della condanna, con rinvio per un nuovo esame di merito della vicenda.

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