Difesa tecnica per la società di riscossione
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 14 ottobre 2009
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Con sentenza n. 21459 del 9 ottobre 2009, la Cassazione, sezione tributaria, ha cassato, con rinvio, la pronuncia con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio, chiamata a giudicare su una controversia di valore superiore alle 2.500 euro, aveva ritenuto inammissibile il ricorso avanzato da una società di riscossione in quanto proposto dall'amministratore delegato della stessa, senza l'assistenza tecnica di un difensore abilitato.
I giudici di Cassazione, pur ribadendo che la società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle Entrate di un comune non ha, ai sensi dell'art. 12 del dlgs 546/92, titolo per stare in giudizio senza l'ausilio del difensore abilitato, hanno tuttavia spiegato che si sarebbe potuto parlare di inammissibilità del ricorso solo se le parti non avessero ottemperato all'ordine del giudice di merito di conferire incarico ad un difensore abilitato. Ordine omesso da parte della Commissione tributaria regionale che aveva deciso sull'appello nella vicenda di specie.
Proprio per questo motivo, la Cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza di cui sopra con rinvio della questione ad altra sezione della Commissione tributaria regionale la quale, una volta ordinata la difesa tecnica all'ente, potrà procedere al riesame e pronunciarsi nel merito.
I giudici di Cassazione, pur ribadendo che la società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle Entrate di un comune non ha, ai sensi dell'art. 12 del dlgs 546/92, titolo per stare in giudizio senza l'ausilio del difensore abilitato, hanno tuttavia spiegato che si sarebbe potuto parlare di inammissibilità del ricorso solo se le parti non avessero ottemperato all'ordine del giudice di merito di conferire incarico ad un difensore abilitato. Ordine omesso da parte della Commissione tributaria regionale che aveva deciso sull'appello nella vicenda di specie.
Proprio per questo motivo, la Cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza di cui sopra con rinvio della questione ad altra sezione della Commissione tributaria regionale la quale, una volta ordinata la difesa tecnica all'ente, potrà procedere al riesame e pronunciarsi nel merito.
- ItaliaOggi, p. 28 – Riscossione con l'avvocato – Bartelli
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