Difensore d’ufficio non si presenta in udienza? Sanzionato
Pubblicato il 29 giugno 2018
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Sanzione disciplinare per l’avvocato che non partecipa all'udienza senza addurre un giustificato motivo e senza nominare un sostituto.
E’ stata confermata dal Consiglio Nazionale Forense la sanzione irrogata dal Consiglio dell’Ordine di Milano ad un avvocato che, in qualità di difensore d’ufficio, aveva omesso di comunicare la propria assenza al Tribunale per i Minorenni, non adducendo, quindi, alcuna giustificazione circa la propria assenza e non preoccupandosi di incaricare della difesa del suo assistito un altro collega.
Il CNF, con sentenza n. 61 del 25 maggio 2018, ha giudicato la sanzione dell’avvertimento, inflitta dal COA di riferimento, come “equa e giusta”
Il Nuovo Codice Deontologico Forense – si legge nel testo della decisione - sebbene informato al principio della tipizzazione “per quanto possibile” della condotta disciplinarmente rilevante, rinvia ai principi generali ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppure parzialmente, analogie con il caso specifico.
In particolare, qualora non si volesse considerare esemplificativo il comportamento posto in essere, nella specie, dal legale per violazione degli articoli 8 e 38 del precedente Codice deontologico, ma solo suscettibile di ledere i principi generali di probità, diligenza, lealtà e correttezza, “potrebbe invocarsi la violazione dei principi di cui agli artt. 12 e 26 del nuovo CDF”.
Così, riconoscendo una violazione dell’articolo 26 nuovo Codice deontologico, ne deriverebbe l’applicazione della sanzione della censura “ipso iure” per le violazioni delle disposizioni dei commi 3 e 4 del detto articolo.
Dopo aver fornito queste precisazioni, il CNF ha tuttavia concluso che, nel caso esaminato, fosse "equo e congruo" confermare la decisione del COA di Milano.
Sezioni Unite: sospensione in caso di più addebiti
Da segnalare che il 27 giugno scorso, le Sezioni Unite civili di Cassazione hanno depositato la sentenza n. 16977/2018, con cui hanno confermato la sanzione irrogata dal CNF ad un avvocato, ritenuto responsabile di una serie di addebiti disciplinari, compresa, anche in questo caso, la mancata partecipazione a diverse udienze sia quale difensore di fiducia che quale difensore d’ufficio, senza addurre un giustificato motivo né provvedere alla nomina di un sostituto.
Nella specie, la sanzione inflitta al legale era quella della sospensione, proprio tenendo conto delle varie violazioni contestate, tra le quali vi era anche l’incolpazione di essere venuto meno ai doveri di probità e decoro per avere, in qualità di difensore d’ufficio di un minore, richiesto un compenso per l’attività professionale che avrebbe dovuto essere svolta con onorari a carico dello stato.
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