Dichiarazione precompilata: comunicazione delle spese all’Anagrafe Tributaria

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Dichiarazione precompilata: comunicazione delle spese all’Anagrafe Tributaria

Per permettere all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata (mod. 730/REDDITI), annualmente una serie di “soggetti terzi” sono tenuti all’invio di alcuni dati relativi a determinate spese sostenute dai contribuenti.

L’art. 3 del D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 ha previsto inizialmente la trasmissione dei dati relativi a interessi passivi su mutui, premi, assicurazioni, contributi previdenziali e assistenziali e spese sanitarie (rientranti tra gli oneri deducibili o detraibili) da parte di istituti di credito, assicurazioni, Enti previdenziali e assistenziali e forme pensionistiche complementari.

In attuazione del comma 4 del citato art. 3, il MEF ha individuato altri soggetti tenuti all’invio di altri dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

 

In particolare dovranno effettuare l’invio:

 

  • le banche, Poste, o gli istituti di pagamento per i dati relativi ai pagamenti tramite specifico bonifico delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici;
  • i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri;
  • le Università (statali e non) per i dati relativi alle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
  • gli amministratori di condominio, per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni.

 

Quest’anno con ormai i modelli dei dichiarativi approvati in via definitiva, sono diverse le novità sulle informazioni che dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata 2018.

Come ogni anno nei primi mesi sono previsti alcuni obblighi di comunicazione di dati e, ad esempio, si segnala che sono già scaduti i termini per la comunicazione delle spese sanitarie al sistema tessera sanitaria (STS), il termine inizialmente al 31 gennaio era stato prorogato all’otto febbraio scorso.

 

Tra le altre comunicazioni che dovranno essere effettuate da specifiche categorie di soggetti abbiamo:

 

  • la comunicazione delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni;
  • la comunicazione dei dati relativi alle spese e ai rimborsi per la frequenza degli asili nido;
  • la comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali a favore di Onlus, Aps, fondazioni ecc;
  • la comunicazione dei dati della previdenza complementare;
  • la comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate.

 

In questo approfondimento si analizzeranno le comunicazioni relative alle erogazioni liberali per gli enti no profit e alle rette degli asili nido, inoltre ci si soffermerà in particolare sulla comunicazione relativa alle spese condominiali per i lavori comuni.

Per le suddette comunicazioni ci sarà tempo fino al prossimo 28 febbraio 2018.

Relativamente alla previdenza complementare e alle spese sanitarie rimborsate, con due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 6 febbraio sono state modificate le specifiche tecniche.

 

Rette degli asili nido

Risale a pochi giorni fa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018, di due decreti del Mef (Entrambi del 30 gennaio 2018) relativi alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza di asili nido e dei dati riguardanti le erogazioni liberali in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni ed ulteriori associazioni.

 

A partire da quest’anno all’Agenzia delle Entrate saranno trasmessi, affinché vengano utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata, anche i dati relativi alle spese sostenute per il pagamento delle rette per la frequenza degli asili nido.

Per tale tipologia di spese (sostenute presso asili pubblici o privati) è prevista per i genitori una detrazione Irpef del 19%, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio a carico, la detrazione massima quindi è di 120 euro a figlio.

Gli asili nido quest’anno dovranno effettuare telematicamente all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione contenente le informazioni relative alle spese sostenute dai genitori, nell’anno precedente (per la dichiarazione di quest’anno, relative al 2017), per ciascun figlio, per il pagamento delle rette di frequenza e delle rette per i servizi formativi infantili. La comunicazione deve essere inviata entro il 28 febbraio.

 

NB!Se i versamenti delle rette sono stati effettuati a soggetti diversi dagli asili nido, saranno questi ultimi che dovranno comunicare i dati alle Entrate.

 

Altri dati che devono essere comunicati entro il 28 febbraio riguardano i rimborsi delle rette erogati nell’anno precedente. In questo caso, deve essere indicato anche l’anno in cui è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Non devono essere comunicati invece, i rimborsi indicati nella Certificazione unica rilasciata dai sostituti d’imposta.

 

Con il provvedimento del 9 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le modalità e le specifiche tecniche di trasmissione dei suddetti dati.

 

Per completezza, nel modello 730/2018 troveremo tali spese nei righi da E8 a E10 con il codice 33. Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi da E8 a E10, riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido.

 

 

Dati delle erogazioni liberali (In via sperimentale)

Oltre alle rette relative agli asili nido, è prevista la trasmissione delle erogazioni liberali effettuate dai contribuenti a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni e ulteriori associazioni riconosciute.

Ai fini Irpef, queste erogazioni costituiscono a seconda dei casi, oneri detraibili o deducibili.

Per tali dati la trasmissione all’Anagrafe tributaria viene introdotta in via sperimentale e facoltativa per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019.

 

Possono scegliere di inviare i dati:

 

  • le Onlus;
  • le associazioni di promozione sociale;
  • le fondazioni e le associazioni che hanno come scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
  • le fondazioni e le associazioni che hanno come scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con apposito DPCM.

 

Se si esercita la facoltà, la comunicazione deve essere effettuata telematicamente entro il 28 febbraio, oggetto della comunicazione saranno:

 

  • i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro costituenti oneri deducibili o detraibili effettuate nell’anno precedente dalle persone fisiche tramite sistemi di pagamento tracciabili.
  • i dati relativi alle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata eseguita la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.

 

NB! - A partire dal periodo d’imposta 2018 quindi da quest’anno, e in vista della dichiarazione precompilata 2019, alle erogazioni liberali in esame si applicheranno le nuove disposizioni introdotte dal Codice del Terzo settore.

 

Per il carattere sperimentale dell’adempimento, non è prevista l’applicazione delle sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati (100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50mila euro, articolo 3, comma 5-bis, D.lgs 175/2014).

Tuttavia, le sanzioni verranno applicate se eventualmente l’errore nella comunicazione dei dati ha determinato un’indebita fruizione di oneri deducibili o detraibili nella dichiarazione precompilata.

 

Anche per tale trasmissione l’Agenzia, con un provvedimento del 9 febbraio scorso, ha individuato le modalità e le specifiche tecniche.

 

Per le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus, è prevista una detrazione del 26% per un importo non superiore a 30.000 euro annui.

Il codice da utilizzare nel modello 730/2018 è il 41 e sarà indicato nei righi da E8 a E10 (dovrà essere utilizzato il codice 23 per le erogazioni alla associazioni di promozione sociale. In questo caso la detrazione spettante sarà del 19%).

 

NB! - Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell’importo indicato con il codice ‘20’ nei righi da E8 a E10.

 

Per le liberalità alle ONLUS (codice 41) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2017 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo. Il contribuente può scegliere se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni.

 

 

Se si opta per la deducibilità degli importi per le erogazioni liberali, questi andranno indicati nel rigo E26 con il codice 8.

 

 

Chi presta l’assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10% per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e comunque, nella misura massima di 70.000 euro.

Si ricorda che nel rigo E26 non vanno indicate le somme per le quali si intende fruire della detrazione d’imposta del 26% prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (righi da E8 a E10, codice 41) e le somme per le quali si intende fruire della detrazione d’imposta del 19% prevista per le associazioni di promozione sociale (righi da E8 a E10, codice 23).

 

Opposizione del contribuente

Con gli stessi citati provvedimenti del 9 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, oltre alle modalità e le specifiche tecniche di trasmissione dei dati che confluiscono nella precompilata, anche le modalità per l’esercizio da parte del contribuente dell’opposizione all’utilizzo di tali informazioni.

Nello specifico dal 1° gennaio al 28 febbraio di ciascun anno il soggetto che ha sostenuto la spesa per le rette relative alla frequenza dell’asilo nido può esercitare la propria opposizione all’Agenzia delle Entrate ad utilizzare i dati relativi alla spesa effettuata nell’anno precedente, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il soggetto che ha sostenuto la spesa per le rette relative alla frequenza dell’asilo nido esercita l’opposizione comunicando le informazioni contenute in un modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, specificando il codice fiscale del soggetto minore iscritto all’asilo nido per cui è stata sostenuta la spesa.

 

NB! - La comunicazione dell’opposizione dovrà essere sottoscritta, allegando la copia di un documento di identità, e inviata all’indirizzo e-mail opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it oppure al fax numero 0650762651.

 

Relativamente all’opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle erogazioni liberali, questa viene manifestata con le seguenti modalità:

 

  • si deve comunicare l’opposizione direttamente al soggetto destinatario dell’erogazione liberale al momento di effettuazione dell’erogazione stessa, o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’erogazione è stata effettuata (per le erogazioni liberali effettuati a partire dal 2018);
  • si deve comunicare l’opposizione all’Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio al 20 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’erogazione. In tal caso vanno fornite le informazioni contenute nel modello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

 

In questo caso l’indirizzo mail da utilizzare è opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it, e il numero di fax è il numero 0650762650.

 

Contributi versati alle forme pensionistiche complementari

Per quanto concerne la comunicazione all’Anagrafe tributaria relativa ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari (Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005), un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2018 ha modificato le specifiche tecniche approvate già con il provvedimento del 27 gennaio 2017.

Le specifiche tecniche sono state implementate per prevedere l’obbligatorietà, a partire dai dati relativi al 2018, dell’indicazione del codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa diverso dall’iscritto alla forma di previdenza complementare, consentendo così una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Spese sanitarie rimborsate

Relativamente alla comunicazione delle spese sanitarie rimborsate, l’Agenzia delle Entrate con altro provvedimento del 6 febbraio 2018 ha modificato le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 27 gennaio 2017. Motivo della modifica è quello di acquisire l’informazione dei contributi detraibili, anziché deducibili, ricevuti dai soggetti che erogano rimborsi delle spese sanitarie, consentendo così una più corretta e completa elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Comunicazione dati per interventi condominiali

Entro il prossimo 28 febbraio 2018 gli amministratori di condominio sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sostenute nel 2017 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio/riqualificazione energetica/acquisto di mobili e grandi elettrodomestici che hanno interessato parti comuni condominiali.

L’Agenzia ha emanato il Provvedimento con le relative specifiche tecniche che ridefiniscono tale adempimento, per il quale ricordiamo che l’amministratore è tenuto a specificare per ciascun intervento l’importo complessivamente sostenuto, l’ammontare imputato a ciascun condomino nonché l’eventuale cessione del credito da parte di quest’ultimo.

 

NB! - Rispetto allo scorso anno si evidenzia che i dati da inviare sono stati implementati con maggiori informazioni relative ai casi di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

 

Il Provvedimento del 6 febbraio 2018 conferma quanto previsto dal Provvedimento dello scorso anno del 27 gennaio 2017 per quanto riguarda i soggetti interessati all’adempimento in esame, che risultano quindi essere gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento e, relativamente al periodo d’imposta 2017, l’invio dei dati va effettuato dall’amministratore in carica al 31 dicembre 2017.

 

Condominio minimo

L’invio dei dati riguarda anche l’amministratore di un c.d. “condominio minimo” (nominato per scelta dei condomini).

In merito si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate nelle FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, ha specificato che se i condomini del condominio minimo non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’Anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio, ad eccezione del caso in cui uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia effettuato la cessione del credito.

 

Di conseguenza, il “condominio minimo” che non ha nominato l’amministratore non è sempre escluso dall’adempimento in esame. L’esclusione è riconosciuta solo se nessun condomino sceglie di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante.

 

Modalità e termini di invio

La comunicazione relativa alle spese effettuate nel 2017 va inviata come detto entro il prossimo 28 febbraio 2018, tramite Entratel/Fisconline dal soggetto obbligato (amministratore) ovvero da un intermediario abilitato (Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro, CAF, ecc.).

L’invio può essere ordinario, con il quale si possono inviare più comunicazioni per lo stesso periodo di riferimento.

Viene consigliato dalle istruzioni di inserire tutti gli interventi relativi allo stesso condominio in un unico file, fermo restando che è possibile effettuare più invii contenenti diversi interventi.

In tal caso, i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima, sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.

L’invio può, inoltre, essere sostitutivo per effettuare la completa sostituzione di una comunicazione inviata e acquisita con esito positivo dal sistema, e può essere di annullamento, per annullare una comunicazione inviata e acquisita con esito positivo dal sistema.

Con l’annullamento vengono cancellati tutti i dati contenuti nella sostitutiva e non vengono ripristinati quelli della comunicazione sostituita.

 

NB!Anche per le comunicazioni relative alle rette per gli asili nido e alle erogazioni liberali l’invio può essere ordinario, sostitutivo o di annullamento.

 

L’invio sostitutivo o di annullamento è possibile soltanto successivamente alla messa a disposizione della ricevuta telematica di accettazione con esito positivo del file da sostituire/annullare.

In casi di comunicazione inviata entro il termine e:

 

  • l’intero file viene scartato  è necessario provvedere ad un nuovo invio ordinario entro il 28 febbraio oppure entro i 5 giorni successivi alla segnalazione;
  • viene segnalata la presenza di codici fiscali non validi  è necessario effettuare un invio sostitutivo dell’intera comunicazione, dopo aver provveduto a correggere i dati relativi ai codici fiscali segnalati, sempre entro il 28 febbraio, oppure entro i 5 giorni successivi alla segnalazione dell’errore.

 

La comunicazione è considerata non presentata qualora il file sia:

 

  • scartato per incongruenze;
  • scartato in via preliminare per:
    • mancato riconoscimento o duplicazione del codice di autenticazione o codice di riscontro per il servizio Entratel/Fisconline;
    • file non elaborabile in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo fornito dall’Agenzia delle Entrate;
    • mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla comunicazione, nel caso di invio effettuato tramite un intermediario;
    • file con errori che pregiudicano le informazioni contenute nello stesso.

 

I dati da comunicare

Secondo quanto previsto dai Provvedimenti del 6 febbraio 2018 e del 27 gennaio 2017, e dalle specifiche tecniche fornite per la predisposizione del file da inviare, la comunicazione deve riportare:

 

  • la tipologia e l'ammontare complessivo della spesa sostenuta dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio/riqualificazione energetica che hanno interessato parti comuni condominiali nonché per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo delle parti comuni di un edificio “ristrutturato”;
  • l’ammontare della spesa imputata a ciascun condomino.

 

L’amministratore deve:

  • inviare un file per ogni condominio;
  • indicare in detto file i dati relativi a tutti gli interventi effettuati sul medesimo condominio per i quali ha provveduto al pagamento nell’anno di riferimento;
  • indicare, per ciascun intervento, oltre alla spesa complessivamente sostenuta, la spesa attribuita a ciascun condomino, specificando inoltre se:
    • la spesa è stata pagata o meno dal condomino entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento;
    • il condomino ha scelto di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante.

 

Il quadro k dell’Amministratore

L’amministratore di condominio in carica al 31 dicembre 2017 dovrà nella dichiarazione dei redditi (Modello 730/2018) utilizzare il quadro K, per effettuare i seguenti adempimenti:

 

  • comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. E’ stato eliminato dal D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’imposta delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia.

In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

 

  • i dati catastali identificativi dell’immobile;
  • gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

 

NB! - In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell’anno 2017 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l’amministratore di condominio indica nel quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori.

 

Nel quadro K l’amministratore effettuerà inoltre la comunicazione dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di otto condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.

 

Non devono essere comunicati i dati relativi:

 

  • alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
  • agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’IVA gravante sull’acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
  • alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte.

 

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

Nei casi in cui l’amministratore sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, la comunicazione deve essere presentata utilizzando il quadro AC, che deve essere presentato unitamente al frontespizio del modello REDDITI 2018 con le modalità e i termini previsti.

 

 

  • Nella sezione 1 devono essere indicati i dati identificativi del condominio (Codice fiscale e denominazione).

 

  • Nella sezione 2 vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l’obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara.

 

  • Nella sezione 3 devono invece essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare.

 

La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare.

 

Comunicazione e mancato pagamento delle quote condominiali

Appare interessante soffermarsi su un chiarimento effettuato dall’Agenzia delle Entrate in relazione a cosa deve indicare l’amministratore nell’ipotesi di mancato pagamento (totale o parziale) delle quote condominiali.

Ai fini del riconoscimento del beneficio nel caso di spese relative a parti comuni condominiali, la detrazione spetta con riferimento alle spese effettuate con bonifico bancario da parte dell’amministratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

I singoli condòmini possono detrarre le quote imputate e versate al condominio prima della presentazione della dichiarazione.

Ai fini della compilazione della comunicazione, l’Amministratore deve indicare, in un apposito campo, l’importo della spesa attribuita, al soggetto in base al piano di riparto, e non la spesa effettivamente sostenuta.

L’informazione relativa al pagamento della quota attribuita deve essere fornita con la compilazione del flag pagamento.

Per agevolare l’adempimento da parte degli amministratori di condominio è stato previsto che l’informazione in merito all’effettuazione del pagamento da parte del singolo condomino debba essere riferita al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

In via generale, le quota attribuite pagate interamente entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento sono inserite nella dichiarazione precompilata, mentre le quote pagate parzialmente o non corrisposte entro tale data sono esposte solo nel foglio informativo.

In quest’ultimo caso, il contribuente che paga la sua quota prima della presentazione della dichiarazione potrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo il pagamento effettuato.

 

Quadro Normativo

Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 - art. 3, comma 4.

Decreto Mef del 1° dicembre 2016

Decreti Mef del 30 gennaio 2018

Provvedimenti Agenzia Entrate del 27 gennaio 2017 del 6 febbraio 2018 e del 9 febbraio 2018

 

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