Dichiarazione Iva anche in caso di falsa fatturazione

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L'imposta sul valore aggiunto è dovuta anche in presenza di fatture false emesse per operazioni inesistenti, “indipendentemente dal loro effettivo incasso”, con conseguente obbligo di presentare la relativa dichiarazione.

Sulla scorta di tale assunto i giudici di Cassazione, con la sentenza n. 35858 depositata il 4 ottobre 2011, hanno confermato la condanna per il delitto di omessa dichiarazione a fini dell'Iva di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo n. 74/2000, in capo ad un imprenditore che aveva emesso tali fatture senza registrarle.

In tale frangente, la Suprema corte ha altresì sottolineato come, per la configurabilità del reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell'imposta sui redditi, non valga la presunzione tributaria secondo cui tutti gli accrediti registrati sul conto corrente si considerano ricavi dell'azienda; è compito del giudice penale, infatti, determinare l'ammontare dell'imposta evasa anche sulla scorta di presunzioni di fatto.
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  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 37 - Il giudice fissa l'imposta evasa - Santacroce

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