Dichiarazione Imu: obbligo per soggetti esenti Covid
Pubblicato il 08 giugno 2021
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Con due Faq pubblicate l’8 giugno 2021 il Dipartimento delle Finanze del Mef ha fornito indicazioni sull’obbligo dichiarativo per l’Imu in presenza dell’esonero, disposto per alcune categorie di contribuenti, dal versamento dello stesso tributo, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il termine per la presentazione della dichiarazione in parola è fissato al 30 giugno 2021.
Soggetti esenti dal versamento: va presentata la dichiarazione?
La prima Faq specifica che anche i soggetti passivi, esentati dal versamento della prima rata Imu, sono tenuti a presentare la dichiarazione entro la scadenza: essi dovranno barrare la casella “Esenzione”.
Infatti, spiega il Mef, la disciplina dell’imposta in argomento prevede che la dichiarazione Imu deve essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta” e, comunque, in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta.
Rientra nell’ipotesi l’esenzione prevista dai decreti Covid.
Al contrario, non sarà necessario inoltrare la dichiarazione nel momento in cui l’esenzione decadrà. L’obbligo viene meno in quanto per le agevolazioni legate all’emergenza Covid, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.
Lo stesso non vige per la dichiarazione dovuta dagli enti non commerciali - art. 1, comma 759, lett. g), L. n. 160/2019 - poiché il comma 770 prevede espressamente che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
Calcolo dell’acconto e del saldo Imu
La seconda precisazione riguarda il calcolo Imu 2021, separatamente per acconto e saldo.
Viene data conferma che il calcolo va effettuato in base alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell'immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre e non come 50% dell'imposta annua.
Pertanto:
- l’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali vi è stato il possesso del bene;
- il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
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