Dichiarazione fraudolenta per chi indica spese mediche fittizie nella dichiarazione Irpef
Pubblicato il 18 aprile 2018
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Gli imputati, accusati di associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale attraverso la predisposizione di documentazione sanitaria materialmente falsa che consentiva a numerosi contribuenti di presentare dichiarazioni dei redditi fraudolente contenenti spese sanitarie mai sostenute, ricorrevano in Cassazione.
Attraverso il meccanismo indicato, i contribuenti ottenevano rimborsi Irpef non dovuti (detrazione Irpef del 19%), che venivano spartiti per metà tra organizzatori della truffa e contribuenti stessi.
Alcuni soggetti, attraverso il ricorso, lamentavano il reato contestato: il delitto doveva riguardare la dichiarazione infedele poiché i documenti falsi erano stati creati dopo l’elaborazione e la trasmissione della dichiarazione e non erano stati registrati nelle scritture obbligatorie.
Si ha dichiarazione fraudolenta quando si deducono spese non sostenute o sostenute in parte
La Corte di cassazione, con sentenza n. 17126 del 17 aprile 2018, ribadisce quanto già sostenuto in precedenti pronunce, secondo cui sussiste il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando vengono falsamente indicate nella dichiarazione Irpef spese deducibili dall’imposta se le stesse non sono state effettuate o sono state effettuate in misura inferiore.
I documenti che assumono rilievo, continua la Corte, sono quelli aventi valore probatorio fiscale analogo alle fatture, quali ricevute fiscali e simili, oltre che le ricevute per spese mediche o per interessi sui mutui o le schede carburante.
Se, quindi, le spese documentate sono deducibili dall’imposta, la loro indicazione in dichiarazione quando non effettuate o effettuate in misura inferiore integra la condotta del reato, in quanto si fanno apparire elementi passivi fittizi.
Non assume pregio la tesi difensiva secondo la quale i reati erano già perfezionati quando le dichiarazioni erano state formate e trasmesse. Infatti, in tema di reati tributari, il delitto di dichiarazione fraudolenta, di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/2000, si consuma nel momento della presentazione o della trasmissione in via telematica della dichiarazione contenenti gli elementi passivi fittizi.
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