Dichiarazione fraudolenta. Patteggiamento solo se il debito tributario è estinto
Pubblicato il 19 giugno 2017
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Secondo il chiaro disposto di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del Decreto legislativo n. 74/2000, la possibilità di patteggiamento, in caso di reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, presuppone che ricorrano gli estremi per l’applicazione delle circostanze attenuanti ivi previste.
E’, ossia, necessario che i debiti tributari e le eventuali sanzioni amministrative connesse al mancato pagamento siano stati integralmente estinti al momento in cui viene formulata la richiesta di accesso al rito alternativo.
Non basta che sia in corso un programma di pagamento rateale
E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, con sentenza n. 29565, depositata il 14 giugno 2017 e con la quale è stata annullata, con rinvio, la pena applicata dal tribunale ex articolo 444 C.p.p. nell’ambito di un procedimento penale per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
L’imputato, al momento della richiesta del patteggiamento, aveva in corso un pagamento rateale per il debito tributario in esame ma tale circostanza – ha sottolineato la Suprema corte – non bastava essendo all’opposto necessario, per procedere con la richiesta di patteggiamento, che il debito con il Fisco fosse stato integralmente saldato.
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