Dichiarazione fraudolenta: momento di consumazione e decorso prescrizione
Pubblicato il 07 febbraio 2022
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Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è un reato istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale.
Non rileva, ai fini della consumazione del reato, l’eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa, salvo il caso in cui quest'ultima contenga l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non presente nell'originaria dichiarazione.
Reato perfezionato con la dichiarazione annuale
La Corte di cassazione ha annullato, senza rinvio, la condanna penale per dichiarazione fraudolenta comminata nei confronti di un'imprenditrice.
La società da lei amministrata aveva presentato dichiarazione fiscale contenente elementi fittizi passivi relativi a fatture per operazioni inesistenti. Successivamente, aveva presentato dichiarazione integrativa, contenente alcune variazioni, in cui erano di nuovo e integralmente riportati i medesimi elementi fittizi passivi della prima.
Da quando decorre la prescrizione?
L'imputata si era rivolta alla Suprema corte, deducendo la prescrizione del reato prima della pronuncia della decisione impugnata.
Secondo la sua difesa, la data di consumazione del reato - coincidente con quella di presentazione della prima dichiarazione - era antecedente alla modifica normativa che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione. Di conseguenza andava applicata la vecchia normativa a lui più favorevole.
Per contro, i giudici di appello avevano ritenuto che, poiché gli elementi passivi indicati nella dichiarazione erano stati poi riconfermati con la dichiarazione integrativa, non poteva trovare applicazione la menzionata riforma dei termini di prescrizione, dovendosi considerare, per la decorrenza di quest'ultima, la data di presentazione della dichiarazione integrativa.
Il Collegio di legittimità, con sentenza n. 3957 del 4 febbraio 2022, ha accolto le doglianze di parte ricorrente: il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione annuale.
Nel caso in esame, quindi, il delitto era da ritenere commesso nella data di presentazione della prima dichiarazione ed era da tale data che andava considerata la decorrenza del termine di prescrizione.
Stessi elementi passivi nelle due dichiarazioni? L'integrativa non sposta la data di commissione del reato
Per i giudici di Piazza Cavour, nella specie, la dichiarazione integrativa, con alcune variazioni, non poteva determinare lo spostamento della data di commissione del reato, in quanto gli stessi elementi passivi fittizi erano indicati nella prima dichiarazione e in quella integrativa: non era stata apportata nessuna modifica agli elementi passivi di cui all'imputazione.
La dichiarazione integrativa, del resto, serve solo a correggere eventuali errori commessi nella compilazione della iniziale dichiarazione e solamente qualora essa contenesse l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti - non presente nell'originaria dichiarazione - la data del reato sarebbe quella della presentazione della medesima dichiarazione integrativa, previa contestazione nell'imputazione di tale evenienza.
Nella vicenda in esame, invece, nessuna ulteriore fattura per operazioni inesistenti era stata utilizzata nell'integrativa e, pertanto, il momento di perfezionamento del reato - di tipo istantaneo - era da individuarsi in quello di presentazione della dichiarazione annuale.
Da qui l'enunciazione del seguente principio di diritto:
"Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, integra un reato istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando l’eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa, salvo l’eventuale uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti esclusivamente nella dichiarazione integrativa".
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