Dichiarazione fraudolenta a carico dell’agente immobiliare che sottofattura e non registra i preliminari

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E’ stata confermata da parte della Corte di cassazione – sentenza n. 2292 del 16 gennaio 2013 – la sentenza di condanna per dichiarazione fraudolenta mediante artifici disposta dai giudici di merito nei confronti del titolare di un’agenzia immobiliare che era solito porre in atto diversi comportamenti fraudolenti come quello di sottofatturare i prezzi delle case messe in vendita per poi farsi consegnare una parte del prezzo in contanti e quello di non registrare i contratti preliminari.

La Suprema corte ha ritenuto esaustiva la motivazione fornita prima dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello circa la presenza, nella vicenda esaminata, dei requisiti per la configurazione del reato contestato quali la falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, l'impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e la presentazione di una falsa dichiarazione.
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