Detrazione Iva, rettifica di rigore
Pubblicato il 25 agosto 2006
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L’Autore fa una panoramica in merito alla detrazione e alla territorialità dell’Iva con l’ausilio di alcune sentenze della Corte di giustizia europea, che nel corso degli anni hanno trattato l’argomento. Gli Stati membri hanno l’obbligo di prevedere il meccanismo di rettifica della detrazione, che è applicabile anche nel caso in cui un bene inizialmente utilizzato in un’attività esente venga poi destinato a un’attività imponibile. Secondo (sentenza C-184/04), la rettifica della detrazione è un meccanismo essenziale nel sistema Iva e deve perciò essere obbligatoriamente previsto dalle norme nazionali. Infatti, esso consente di evitare vantaggi o svantaggi ingiustificati per il soggetto passivo quando, successivamente alla dichiarazione, intervengono mutamenti degli elementi inizialmente presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni stesse. Le altre due sentenze prese in esame trattano della territorialità dei servizi fieristici (sentenza 9/3/2006, C-114/05) e degli effetti delle sovvenzioni non tassabili sul diritto di detrazione 8sentenza 6/10/2005, C-204/03 e C-342/03).
- ItaliaOggi, p. 26 – Detrazione Iva, rettifica di rigore – Ricca
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