Detrazione Iva negata se i beni intracomunitari non giungono a destinazione

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Con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 aprile scorso, cause riunite C-536/08 e C-539/08 si è trattato della possibilità di detrarre l'Iva in ipotesi di operazione di triangolazione comunitaria qualora i ben tassati come acquisti intracomunitari nello stato di identificazione non siano effettivamente giunti a destinazione.

La norma in evidenza è l'articolo 28-ter della sesta direttiva il quale prevede che, ai fini della tassazione di un acquisto intracomunitario, il luogo di acquisto viene stabilito nello stato membro che esegue l'identificazione dell'acquirente, a meno che costui fornisca prova dell'avvenuta imposizione nel paese di destinazione dei beni .

I giudici comunitari hanno affermato che, se non sia provata l'applicazione dell'imposta nello stato di arrivo dei beni, il soggetto passivo non ha diritto di effettuare la detrazione Iva sui beni tassati come acquisti intracomunitari nello stato di identificazione.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 - La triangolazione non è per tutti - Ricca

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