Detrazione Iva, diritto salvo in presenza di requisiti sostanziali e senza frode
Pubblicato il 13 settembre 2018
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Il Fisco non può negare il diritto alla detrazione Iva assolta sugli acquisiti effettuati da un soggetto passivo che ha continuato a svolgere la propria attività anche quando la sua posizione era stata disattivata d’ufficio dall’Amministrazione finanziaria, a causa della mancata presentazione delle dichiarazioni periodiche.
La disattivazione del numero di identificazione Iva non fa venir meno il requisito della soggettività passiva e, dunque, il conseguente diritto alla detrazione del contribuente, che ha posto in essere le operazioni di acquisto di beni e servizi durante il periodo in cui lo stesso risultava inattivo in base alla normativa nazionale.
Il diritto alla detrazione permane; cosicché il contribuente - nel momento in cui ottiene la “riattivazione” della propria posizione - potrà detrarre l'Iva sugli acquisti effettuati nel predetto periodo, anche se lo stesso diritto sia risultante da fatture emesse successivamente.
Lo sancisce la Corte di Giustizia Ue nella causa pregiudiziale C-69/17, promossa dai giudici rumeni sulla compatibilità con la Direttiva Iva della normativa nazionale, che consente all'Amministrazione di negare al soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’Imposta sugli acquisti effettuati durante il periodo di inattività, dovuto al fatto che il suo numero di identificazione è stato annullato per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Il contenzioso della società con il Fisco rumeno
La società rumena era stata dichiarata "contribuente inattivo" ai sensi della normativa nazionale, per il fatto di non aver adempiuto, nel corso di un semestre civile, a nessuno degli obblighi di dichiarazione previsti dalla legge.
Successivamente alla sua “riattivazione” aveva proceduto ad esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti effettuati nel corso del periodo di inattività.
Ad un successivo controllo fiscale, la società è stata raggiunta da un avviso di accertamento, con cui le veniva negato il diritto alla detrazione dell'Iva perché – secondo i giudici nazionali – ne aveva beneficiato per gli acquisti effettuati durante il periodo di inattività.
La questione viene portata dalla Corte d’Appello di Bucarest difronte alla Corte di Giustizia europea.
La sussistenza dei requisiti sostanziali non pregiudica la detrazione
Dopo aver esaminato le questioni pregiudiziali, la Corte europea ribadisce che il diritto alla detrazione Iva costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'Imposta sul valore aggiunto che, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni, in quanto è finalizzato a sgravare l'imprenditore dall'Iva dovuta o assolta nell'ambito di tutte le sue attività economiche.
Tale principio è solo subordinato al rispetto dei requisiti sostanziali (soggettività passiva degli operatori, inerenza degli acquisti con l'attività economica) e formali (possesso della fattura, altri obblighi previsti dalla Direttiva a fini di controllo).
Come accertato dai Giudici nel caso di specie, tali requisiti non sono venuti a mancare: la data in cui la dichiarazione Iva è effettuata o la fattura è emessa non incide necessariamente sui requisiti sostanziali che danno diritto alla detrazione.
Pertanto, conclude la sentenza C-69/2017, a condizione che i requisiti sostanziali che danno diritto alla detrazione dell'Iva assolta a monte siano soddisfatti e che tale diritto non sia invocato in modo fraudolento o abusivo, una società posta in una situazione simile a quella della contribuente rumena ha diritto alla detrazione dell'imposta mediante dichiarazioni Iva effettuate o mediante fatture emesse, successivamente alla sua riattivazione.
Perciò la Direttiva Iva "deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale (...), che consente all'Amministrazione fiscale di negare a un soggetto passivo, che ha effettuato acquisti durante il periodo in cui il suo numero d'identificazione dell'imposta sul valore aggiunto è stato annullato per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, il diritto di detrarre l'Iva relativa a tali acquisti mediante dichiarazioni o fatture emesse successivamente alla riattivazione del suo numero d'identificazione, per la sola ragione che tali acquisti sono avvenuti durante il periodo di disattivazione, pur se i requisiti sostanziali sono soddisfatti e il diritto a detrazione non è invocato in modo fraudolento o abusivo".
- eDotto.com – Edicola del 20 ottobre 2017 - Partita Iva inattiva, la detrazione non è negata a priori – Moscioni
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